Art. 16.
                        Orario delle lezioni

   1. Nella scuola primaria il monte ore annuale minimo delle lezioni
dell'orario  di  insegnamento  obbligatorio e' di 850 ore nella prima
classe e di 918 ore in tutte le altre classi.
   2.  Nella  scuola  secondaria  di primo grado il monte ore annuale
minimo  delle  lezioni dell'orario di insegnamento obbligatorio e' di
960 ore in tutte le classi.
   3.  L'orario  delle  lezioni delle alunne e degli alunni di cui ai
commi  1  e 2 costituisce una prestazione essenziale minima garantita
per  legge  e  puo'  essere  aumentata  dalle indicazioni provinciali
nonche',   nei   limiti   delle   risorse  disponibili,  anche  dalle
istituzioni   scolastiche   autonome.  Si  articola  sulla  base  del
calendario  scolastico  vigente  e non e' comprensivo dell'intervallo
della  pausa,  determinato  dall'istituzione  scolastica  nell'ambito
della propria autonomia.
   4.  Le  classi  strutturate  a  tempo  pieno nella scuola primaria
comprendono  un  monte  ore  annuale  di  insegnamento  di  1360  ore
complessive;  le  classi  strutturate a tempo prolungato nella scuola
secondaria  di  primo  grado  comprendono  un  monte  ore  annuale di
insegnamento  fino a 1360 ore complessive. I relativi orari includono
il tempo dedicato alla mensa, alle pause e all'interscuola. La Giunta
provinciale  definisce  criteri  per l'attivazione del tempo pieno e,
per  le classi strutturate a tempo prolungato nella scuola secondaria
di   primo   grado,  l'orario  minimo,  tenendo  conto  dell'organico
complessivo del personale docente determinato dalla Provincia.