Art. 16 Comitato di direzione 1. Il comitato di direzione e' un organismo collegiale di coordinamento che supporta l'azione del segretario generale e dei direttori generali nella trattazione di temi e problemi di natura trasversale e generale. 2. Il comitato di direzione e' composto dai direttori generali ed e' presieduto dal segretario generale. 3. Il comitato di direzione ha lo scopo di garantire l'integrazione tra l'azione delle diverse strutture in cui si articola l'assetto organizzativo della giunta regionale, promuovendo, altresi', comportamenti uniformi nei diversi ambiti di responsabilita' dell'ente. 4. Il comitato di direzione: a) supporta il segretario generale nella definizione di proposte per l'elaborazione delle strategie e nel processo generale di programmazione dell'ente, assicurando l'integrazione tra le diverse aree di attivita'; b) promuove il coordinamento nell'attuazione dei piani, dei programmi e dei progetti dell'ente, attraverso l'elaborazione di indirizzi uniformi e la condivisione di informazioni; c) e' sede di analisi ed elaborazione di proposte relative a temi e questioni di natura trasversale e di interesse generale dell'ente, con specifico riferimento ai problemi organizzativi e gestionali; d) propone regole, procedure e linee di condotta uniformi tra le direzioni e i dipartimenti e ne verifica l'effettiva attuazione; e) formula proposte e pareri alla giunta regionale relativamente a materie e questioni di interesse generale dell'ente; f) si esprime sulle proposte di riorganizzazione ai sensi dell'art. 21. 5. Il comitato di direzione assume decisioni a maggioranza dei propri componenti. In caso di parita' prevale il voto del segretario generale. 6. Il comitato di direzione si dota di un regolamento di funzionamento. Le funzioni di segreteria sono assicurate da una struttura della segreteria generale.