Art. 16.
 
   La   regione   Basilicata   ha   facolta',  di  prestare  garanzia
fidejussoria in linea capitale  ed  interessi  ai  sensi  e  per  gli
effetti  dell'art. 1944 Codice civile - comma terzo - nei casi in cui
il mutuatario non sia in grado di offrire agli  istituti  di  credito
garanzie riferite all'azienda ed alla sua produzione.