Art. 16.
                    Articolazione della struttura
 
   Il sistema organizzativo dell'Istituto si realizza nelle strutture
tecniche, scientifiche ed amministrative finalizzate all'espletamento
dei  rispettivi  compiti  istituzionali  ed  e'  articolato in unita'
organiche complesse, che assumono la denominazione di servizi, dotate
di piena autonomia funzionale.
   In  relazione  alle  esigenze  derivanti  dalla  materia  e  dalla
complessita' dei compiti da espletare, i servizi sono organizzati  in
uffici  che  costituiscono  le  strutture  di  base  dell'ordinamento
dell'Istituto.
   Gli uffici, infine, possono articolarsi al loro interno in "Unita'
Operative Organiche" con  criteri  di  omogeneita'  funzionale  o  in
relazione a specifiche funzioni.
   Ai servizi ed agli uffici sono preposti rispettivamente dipendenti
di seconda  e  di  prima  qualifica  dirigenziale,  che  assumono  la
denominazione di dirigenti di servizio e di dirigenti di ufficio.
   Alle unita' operative organiche sono preposti dipendenti di ottava
qualifica  funzionale  che   rivestano   un   profilo   professionale
pertinente alle funzioni da attribuire.