Art. 16. Articolazione della struttura Il sistema organizzativo dell'Istituto si realizza nelle strutture tecniche, scientifiche ed amministrative finalizzate all'espletamento dei rispettivi compiti istituzionali ed e' articolato in unita' organiche complesse, che assumono la denominazione di servizi, dotate di piena autonomia funzionale. In relazione alle esigenze derivanti dalla materia e dalla complessita' dei compiti da espletare, i servizi sono organizzati in uffici che costituiscono le strutture di base dell'ordinamento dell'Istituto. Gli uffici, infine, possono articolarsi al loro interno in "Unita' Operative Organiche" con criteri di omogeneita' funzionale o in relazione a specifiche funzioni. Ai servizi ed agli uffici sono preposti rispettivamente dipendenti di seconda e di prima qualifica dirigenziale, che assumono la denominazione di dirigenti di servizio e di dirigenti di ufficio. Alle unita' operative organiche sono preposti dipendenti di ottava qualifica funzionale che rivestano un profilo professionale pertinente alle funzioni da attribuire.