Art. 16. Nomina e funzioni del segretario 1. Per l'espletamento delle funzioni tecnico-amministrative e contabili la compagnia barracellare si avvale di un segretario, nominato dalla giunta comunale su conforme deliberazione della compagnia, e scelto fra i componenti in possesso del diploma di scuola media superiore. 2. Qualora nessuno dei componenti della compagnia barracellare fosse in possesso del requisito richiesto, ill segretario puo' essere designato fra persone esterne. 3. Al segretario, che assiste alle riunioni della compagnia redigendone i relativi verbali, e' affidata in particolare la tenuta delle scritture contabili, assumendo la piena responsabilita' della loro corretta compilazione e custodia. 4. Ad esso puo' inoltre essere affidata la gestione di un fondo cassa per le spese minute riferite all'ordinaria amministrazione, secondo le modalita' stabilite nel regolamento barracellare comunale. 5. Nell'espletamento delle sue funzioni, il segretario puo' essere coadiuvato da uno o piu' barracelli, appositamente designati dalla compagnia. 6. La misura del compenso spettante al segretario e' determinata nel provvedimento di nomina e dovra' essere commisurata alla difficolta' delle mansioni espletate ed agli utili effettivamente ricavati dalla compagnia.