Art. 16. Procedimento sanzionatorio 1. Le violazioni di cui all'art. 15, rilevate dal servizio di igiene pubblica e del territorio, sono contestate al titolare del laboratorio, mediante notificazione della documentazione relativa, presso la sede del laboratorio medesimo. A tal fine vale come notificazione la consegna del verbale di cui al precedente art. 14, ultimo. 2. Nei casi previsti dal punto 5, del 1 comma dell'art. 15, il provvedimento di sospensione e' adottato, cautelativamente ed in via d'urgenza, dal presidente della giunta regionale con la procedura prevista dal comma 4 del presente art. 14. 3. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della sospensione cautelativa l'interessato puo' far pervenire al presidente del comitato di gestione dell'unita' sanitaria locale scritti difensivi, documenti e chiedere di essere ascoltato. Il presidente del comitato di gestione trasmette la documentazione al presidente della giunta regionale. 4. La giunta regionale provvede con delibera motivata, non oltre novanta giorni dalla contestazione, alla sospensione, revoca o archiviazione. Il provvedimento e' comunicato tempestivamente all'interessato. 5. Ai fini dell'applicazione del punto 1 del 4 comma dell'art. 15, i provvedimenti di sospensione e conseguente chiusura del laboratorio, devono essere annotati in calce all'originale dell'atto di autorizzazione ed alle copie in possesso del titolare.