Art. 16. Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata 1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata e' struttura pluriregionale al servizio di entrambe le Regioni e delle Unita' Sanitarie Locali. 2. L'Istituto conserva la propria natura giuridica di ente sanitario di diritto pubblico in conformita' a quanto disposto dalla vigente legislazione. 3. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, con le Sezioni diagnostiche provinciali, presta la propria collaborazione ai Servizi Veterinari delle Unita' Sanitarie Locali, ai Servizi Veterinari Multizonali e ai Servizi per l'Igiene Pubblica e per la Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro delle Unita' Sanitarie Locali, per quanto concerne la prevenzione e la diagnosi delle malattie infettive degli animali, con particolare riferimento alle zoonosi, nonche' per l'igiene degli alimenti di origine animale e dei mangimi per la zootecnia. 4. L'istituto assolve, altresi', ogni altro compito e svolge i programmi di ricerca che possono essere affidati dal Ministero della Sanita' e dalla Regione. 5. Le Sezioni diagnostiche provinciali dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale fanno parte integrante dell'Istituto stesso e non possono essere assorbite, dirette o gestite dalle Unita' Sanitarie Locali.