Art. 16.
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata
 
   1.  L'Istituto  Zooprofilattico  Sperimentale della Puglia e della
Basilicata e' struttura pluriregionale al  servizio  di  entrambe  le
Regioni e delle Unita' Sanitarie Locali.
   2.  L'Istituto  conserva  la  propria  natura  giuridica  di  ente
sanitario di diritto pubblico in conformita' a quanto disposto  dalla
vigente legislazione.
   3.   L'Istituto   Zooprofilattico  Sperimentale,  con  le  Sezioni
diagnostiche provinciali, presta la propria collaborazione ai Servizi
Veterinari  delle  Unita'  Sanitarie  Locali,  ai  Servizi Veterinari
Multizonali e ai Servizi per l'Igiene Pubblica e per la  Prevenzione,
Igiene  e  Sicurezza  negli Ambienti di Lavoro delle Unita' Sanitarie
Locali, per quanto  concerne  la  prevenzione  e  la  diagnosi  delle
malattie  infettive  degli  animali, con particolare riferimento alle
zoonosi, nonche' per l'igiene degli alimenti di origine animale e dei
mangimi per la zootecnia.
   4.  L'istituto  assolve,  altresi',  ogni altro compito e svolge i
programmi di ricerca che possono essere affidati dal Ministero  della
Sanita' e dalla Regione.
   5.    Le    Sezioni    diagnostiche    provinciali   dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale  fanno  parte  integrante  dell'Istituto
stesso e non possono essere assorbite, dirette o gestite dalle Unita'
Sanitarie Locali.