Art. 16. Piano per la difesa dei boschi dagli incendi 1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione forestale provvede all'aggiornamento del piano per la difesa dei boschi dagli incendi di cui alla legge 1 marzo 1975, n. 47. Detto piano deve prevedere tra l'altro: a) il potenziamento e l'estensione di centri operativi dotati anche di gruppi meccanizzati o aereotrasportati di elevata specializzazione e di pronto impiego; b) la realizzazione diffusa di serbatoi d'acqua, invasi condutture fisse e mobili pompe, motori e impianti di sollevamento d'acqua di qualsiasi tipo, con priorita' nei complessi boscati ubicati in vicinanza di zone fortemente antropizzate o in complessi boscati naturali o che rivestono particolare valore ambientale; c) l'attuazione delle opere colturali e di manutenzione e delle periodiche ripuliture di scarpate, stradelle di accesso e attraversamento, viali parafuoco delle zone boscate; d) la indicazione delle zone dove puo' essere conseguita la spontanea ripulitura dei boschi attraverso la regolata e controllata immissione nei boschi medesimi di bestiame bovino e ovino. 2. Le norme della suddetta legge n. 47 del 1975 e le relative sanzioni si applicano a tutti i terreni boscati, anche se non sottoposti al vincolo idrogeologico, di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, purche' compresi nel piano di cui al comma 1. 3. Per far fronte alla difesa dei boschi dagli incendi, l'Azienda elabora per l'anno in corso un programma stralcio di interventi coordinato con quelli previsti dai ministeri competenti. 4. Il piano di cui al comma 1, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, viene sottoposto all'approvazione della Giunta di governo. 5. Il decreto di approvazione e' pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Regione.