Art. 16.
           Azioni finalizzate alla deistituzionalizzazione
 
   1. Le unita'  sanitarie  locali,  in  conformita'  alle  direttive
impartite dall'assessore regionale alla sanita' svolgono attivita' di
valutazione  permanente  di  carattere multidimensionale sui soggetti
non autosufficienti appartenenti alle aree  della  senescenza,  della
disabilita'   e  del  disagio  mentale,  ricoverati  nelle  strutture
sanitarie e socio-sanitarie pubbliche  e  private  convenzionate,  al
fine  di  ridurre  al massimo la durata dei ricoveri, in particolare,
nei reparti di medicina, nelle strutture  per  riabilitazione  ed  in
quelle destinate a persone non autosufficienti o croniche.