Art. 16. Azioni finalizzate alla deistituzionalizzazione 1. Le unita' sanitarie locali, in conformita' alle direttive impartite dall'assessore regionale alla sanita' svolgono attivita' di valutazione permanente di carattere multidimensionale sui soggetti non autosufficienti appartenenti alle aree della senescenza, della disabilita' e del disagio mentale, ricoverati nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private convenzionate, al fine di ridurre al massimo la durata dei ricoveri, in particolare, nei reparti di medicina, nelle strutture per riabilitazione ed in quelle destinate a persone non autosufficienti o croniche.