Art. 16. Provvidenze a favore dei soggetti affetti da miopatia metabolica 1. Allo scopo di assicurare gli strumenti indipensabili alla sopravvivenza e di migliorare le condizioni di vita dei soggetti affetti da miopatia metabolica la Provincia autonoma di Trento assume a proprio carico l'effettuazione degli interventi previsti dal presente articolo, ad integrazione delle prestazioni garantite in via generale dal servizio sanitario nazionale. 2. Ai soggetti affetti da miopatia metabolica aventi titolo all'assistenza sanitaria da pane del servizio sanitario provinciale e' garantito l'accesso alle seguenti prestazioni, secondo criteri e modalita' che saranno definiti con deliberazione della Giunta provinciale: a) concessione di contributi nella misura massima dell'ottanta per cento sulle spese sostenute per l'acquisto di farmaci non previsti dal prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale, di prodotti dietetici e di speciali presidi termici atti ad assicurare il mantenimento della temperatura corporea; b) accesso a prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio secondo specifici protocolli operativi. 3. All'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, che costituiscono prestazioni aggiuntive ai sensi dell'articolo 25, ultimo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, provvede l'unita' sanitaria locale del comprensorio Valle dell'Adige anche per conto delle altre unita' sanitarie locali della provincia, fino alla data dalla quale avra' effetto il trasferimento delle funzioni all'azienda provinciale per i servizi sanitari di cui alla legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 concernente "Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale". 4. La Giunta provinciale e' autorizzata a concorrere con contributi, previa, se del caso, la stipula di convenzioni con universita' o altri istituti, centri od organismi scientifici pubblici o privati, al finanziamento di progetti di ricerca volti a conseguire una migliore conoscenza della miopatia metabolica e ad individuare idonee terapie, nonche' a favorire la raccolta e la diffusione delle informazioni in materia. 5. Agli oneri inerenti all'applicazione del presente articolo si fa fronte mediante apporti aggiuntivi al fondo sanitario provinciale a carico del bilancio della Provincia ai sensi dell'articolo 2, lettera b), della legge provinciale 16 gennaio 1982, n. 2 concernente "Finanziamento del servizio sanitario provinciale".