Art. 16. Copertura finanziaria 1. Gli oneri di cui alla presente legge sono quantificati in lire 3.000 milioni per ciascun esercizio a partire dal 1995, di cui lire 1.200 milioni per spese relative alla prevenzione ed all'estinzione degli incendi boschivi di cui all'art. 2, comma l, lettere b) e d) e all'art. 4, comma 2, lire 1.300 milioni per le spese per attrezzature, impianti, opere, mezzi di protezione e di trasporto, assistenza logistica di cui all'art. 6 e lire 500 milioni per i contributi alle organizzazioni di volontariato antincendi boschivi di cui all'art. 4. 2. Alla spesa complessiva di lire 3.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1995 e 1996 si fara' fronte in sede di predisposizione dei rispettivi bilanci.