Art. 16. T e r m i n i 1. I Comuni o le Comunita' montane della regione Valle d'Aosta, entro sei mesi dalla trasmissione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 3, comma 1, costituiscono le commissioni consultive locali e adottano i regolamenti di cui all'art. 5 in conformita' alle disposizioni contenute nella presente legge. I nuovi regolamenti sostituiscono i precedenti regolamenti comunali, che decadono ad ogni effetto. 2. Sono fatti salvi i poteri sostitutivi attribuiti alla Commissione regionale di controllo sugli atti degli enti locali qualora, entro il termine indicato al comma 1, non sia stato adottato il regolamento.