Art. 16.
                            T e r m i n i
 
   1.  I  Comuni  o le Comunita' montane della regione Valle d'Aosta,
entro sei mesi dalla trasmissione della  deliberazione  della  Giunta
regionale  di  cui  all'art. 3, comma 1, costituiscono le commissioni
consultive locali e adottano i  regolamenti  di  cui  all'art.  5  in
conformita' alle disposizioni contenute nella presente legge. I nuovi
regolamenti  sostituiscono  i  precedenti  regolamenti  comunali, che
decadono ad ogni effetto.
   2.  Sono  fatti  salvi  i  poteri  sostitutivi   attribuiti   alla
Commissione  regionale  di  controllo  sugli  atti  degli enti locali
qualora, entro il termine indicato al comma 1, non sia stato adottato
il regolamento.