Art. 16.
     Istituzione del fondo efficienza servizi degli enti locali
 
  1.  L'articolo  7  della  legge regionale 15 maggio 1991, n. 21, e'
cosi' sostituito:
  1.  Al  fine  di  consentire  il  miglioramento dell'efficienza dei
servizi  degli  enti  locali,  anche  in  relazione   alle   funzioni
decentrate con le leggi regionali 2 gennaio 1979, n. 1, 6 marzo 1986,
n.  9,  e  9  maggio  1986,  n.  22, gli enti locali istituiscono nel
proprio bilancio, a decorrere  dall'esercizio  finanziario  1996,  un
apposito  "Fondo"  finalizzato all'ammodernamento ed al miglioramento
dei servizi.
  2. La dotazione finanziaria del  "Fondo"  di  cui  al  comma  1  e'
determinata  con l'attribuzione al "Fondo" medesimo di una quota pari
al  4  per  cento  di  tutte  le  risorse  economiche  impegnate  per
trasferimento a qualsiasi titolo in favore degli enti locali a carico
del  bilancio  della  Regione  nel  penultimo  anno  precedente,  con
eccezione dei fondi relativi al pagamento di salari e stipendi. A tal
uopo, gli enti locali provvedono all'assegnazione  contestuale  della
suddetta  quota  delle risorse trasferite dalla Regione al "Fondo" di
cui al comma 1.
  3. L'ammodernamento ed il miglioramento dei servizi di cui al comma
1 dovra' essere realizzato attraverso l'adozione da parte degli  enti
locali  di  un  apposito  piano per il quale sia prevista l'effettiva
partecipazione del peronale. Il piano e' unico, deve  comprendere  la
previsione della spesa e dovra' essere finalizzato alla realizzazione
di   progetti   espressamente   mirati   ad  obiettivi  specifici  di
efficienza, razionalita' e trasparenza.
  4. Il miglioramento e l'ammodernamento dei servizi, da  realizzarsi
attraverso   il   suddetto   piano,  potra'  riguardare  altresi'  la
formazione, la qualificazione  e  l'arricchimento  professionale  dei
dipendenti,  con  l'individuazione di incentivi direttamente connessi
ai risultati conseguiti.
  5. Gli enti locali che, a  seguito  di  contrattazione  decentrata,
abbiano  adottato  il  piano  di  cui  al comma 3 sono autorizzati ad
erogare a favore del personale, che partecipa alla realizzazione  del
suddetto  piano,  un  incentivo  economico  di importo fino al 60 per
cento di quello stabilito dall'articolo 13 della  legge  regionale  1
agosto  1990,  n.  17.  Per  il  personale  appartenente  alla prima,
seconda,  terza,  quarta  qualifica  funzionale,  l'incentivo   sara'
commisurato,  rispettivamente,  al 50 per cento, 70 per cento, 80 per
cento, 90 per cento dell'importo base spettante alla quinta qualifica
funzionale.
  6.  Il  Presidente  della  Regione,  su   proposta   dell'Assessore
regionale  per  gli  enti  locali,  fissa,  con proprio decreto e con
cadenza biennale, le modalita', i criteri  ed  i  parametri  per  gli
adempimenti  di cui al comma 4 e che saranno determinati nel rispetto
della normativa contrattuale vigente in materia.