Art. 16. Programmazione e gestione dei fondi extraregionali 1. All'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni e' aggiunto il seguente comma: "La Giunta, altresi', previo parere della commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attivita' della Comunita' europea, delibera: a) sui programmi di intervento sui fondi comunitari e statali in attuazione di tutti gli strumenti programmatori da adottarsi o adottati dall'Unione europea; b) sui programmi di iniziativa comunitaria nonche' su tutti gli altri interventi e/o azioni adottati o da adottarsi da parte dell'Unione europea; c) sui cofinanziamenti da porre a carico del bilancio regionale nonche' sulla assegnazione ai singoli rami dell'Amministrazione regionale dei finanziamenti comunitari". 2. Nel caso in cui i programmi e gli interventi di cui al comma 1, lettera b) prevedano o consentano la compartecipazione di altri soggetti pubblici e/o privati, la Giunta regionale, nel deliberarne l'adozione, attiva le necessarie azioni per la conclusione di un accordo tra tutti gli enti e/o soggetti interessati. 3. Per i programmi e le iniziative di cui al comma 2 il cofinanziamento regionale, se nulla dispone al riguardo la normativa comunitaria, non puo' superare il 30 per cento del costo complessivo del programma e/o iniziativa e deve, comunque, essere approvato dall'Unione europea. Le deliberazioni assunte ai sensi del presente comma nonche' dei comma 1 e 2 sono trasmesse alla commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attivita' della Comunita' europea. 4. I direttori regionali sono responsabili dell'attuazione dei singoli sottoprogrammi e delle singole misure previste dal programma operativo plurifondo, dalle sovvenzioni globali nonche' dell'attuazione degli altri programmi ed iniziative comunitarie, per i settori di competenza che fanno capo a ciascuna direzione. 5. Gli stessi direttori, in relazione alle materie poste all'ordine del giorno delle riunioni del comitato di sorveglianza e degli altri organismi compartecipanti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, possono partecipare a tali organismi in rappresentanza della Regione. 6. Le riunioni di cui al comma 5 sono precedute da riunioni della Cabina di regia regionale di cui al successivo art. 17, integrata con gli assessori competenti nelle materie oggetto di valutazione, cio' al fine di fissare le direttive e determinare gli orientamenti da seguire in seno al comitato di sorveglianza. 7. Delle riunioni del comitato di sorveglianza e degli argomenti posti all'ordine del giorno e' data tempestiva comunicazione alla commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attivita' della CE, alla quale vengono inviate le relazioni illustrative di quanto trattato e deciso in quelle sedi. Alla suindicata commissione sono, altresi', trasmesse tempestivamente le relazioni dei consulenti valutatori del programma operativo plurifondo e delle altre iniziative e/o azioni comunitarie, se sottoposte a valutazione. 8. Il presidente della Regione, in ottemperenza agli obblighi scaturenti dalla decisione CE n. 2194 del 28 settembre 1995, istituisce sul territorio regionale lo "sportello comunitario" con funzioni di documentazione e informazione su programmi ed iniziative finanziate, a vario titolo, dall'Unione europea nonche' con funzioni di supporto per l'attivazione, da parte dell'Amministrazione regionale e dei soggetti pubblici e privati, di tali programmi ed iniziative. Il supporto riguarda, principalmente, l'assistenza nella predisposizione della documentazione necessaria per accedere ai finanziamenti comunitari e/o statali. L'attivita' dello "sportello" e' organizzata presso la direzione dei rapporti extraregionali, che coordina altresi' le medesime attivita' svolte anche mediante apposite convenzioni che il presidente della Regione puo' stipulare con enti ed istituti sottoposti a controllo e/o vigilanza della Regione, con enti locali territoriali, associazioni di categoria non aventi fini di lucro, ordini professionali, agenzie e societa' di sviluppo a prevalente partecipazione pubblica. 9. Il presidente della Regione, sentita la Cabina di regia, convoca almeno ogni sei mesi una sessione della Giunta regionale dedicata ai problemi comunitari, al fine di: a) esaminare le possibilita' di accesso ai fondi comunitari e assumere gli atteggiamenti conseguenti; b) definire le strategie finanziarie programmatiche e istituzionali per l'adozione delle politiche comunitarie; c) definire un quadro articolato, per obiettivi di interventi e per specificazioni, dei fabbisogni regionali finanziari per l'anno successivo, per l'attuazione delle politiche comunitarie; d) individuare le misure da adottare per l'impiego compiuto e coordinato delle risorse comunitarie e nazionali ad esse complementari; e) verificare lo stato di avanzamento degli interventi regionali finanziati dalla Comunita' e i risultati conseguiti e definire i relativi dati derivanti dal monitoraggio finanziario, ai fini della trasmissione al Ministero del tesoro ed esaminare gli indirizzi generali del CIPE e del Governo centrale; f) verificare la conformita' della legislazione regionale alla normativa comunitaria e predisporre gli eventuali adeguamenti da proporre all'Assemblea regionale. 10. I provvedimenti adottati nel corso della sessione sono trasmessi all'Assemblea regionale per il parere della competente commissione per l'esame delle questioni concernenti la Comunita' europea. 11. L'assessore regionale per il bilancio e le finanze, con riguardo ai capitoli di spesa interessati al cofinanziamento dei programmi, delle iniziative e delle azioni di cui al comma 1, lettere a) e b), e' autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio compensative tra i capitoli regionali di cofinanziamento conseguenti a successive modificazioni del piano finanziario previsto negli strumenti attuativi di detti programmi e cofinanziamenti cui tali capitoli si riferiscono. Di tali variazioni e' data comunicazione alla competente Commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attivita' della Comunita' europea.