Art. 16. Programmi di sviluppo 1. La Giunta regionale puo' concedere contributi fino al settantacinque per cento della spesa ritenuta ammissibile e fino ad un massimo di lire 50.000.000, sulla base di specifici programmi, a favore di associazioni agrituristiche per iniziative di studio, ricerca, formazione e qualificazione professionale nel settore dell'agriturismo. 2. La Regione puo' inoltre finanziare corsi di formazione per operatori agrituristici nell'ambito del programma regionale per la formazione professionale di cui alla legge regionale 30 gennaio 1990, n. 10 e successive modificazioni. 3. I benefici di cui al presente articolo non sono cumulabili per le medesime iniziative con analoghi benefici previsti da altre normative regionali statali o comunitarie.