Art. 16.
                           Macrodistretti
 
  1.   I  macrodistretti  costituiscono  articolazione  organizzativa
funzionalmente  dipendente  dall'alta  direzione.  Hanno  compiti  di
coordinamento  del  territorio di competenza e, quindi, coordinano le
attivita' dei distretti di riferimento, fatte salve le competenze  di
base di cui all'art.  15, comma 3.
  2.  I macrodistretti, per il tramite dei loro direttori, coordinano
le attivita' svolte nel bacino  di  utenza  e  gestiscono  il  budget
assegnandolo ai singoli distretti.
  3.  Gli ambiti territoriali dei macrodistretti sono quelli previsti
nel paragrafo 4.4.1 del piano allegato alla presente legge