Art. 16. Macrodistretti 1. I macrodistretti costituiscono articolazione organizzativa funzionalmente dipendente dall'alta direzione. Hanno compiti di coordinamento del territorio di competenza e, quindi, coordinano le attivita' dei distretti di riferimento, fatte salve le competenze di base di cui all'art. 15, comma 3. 2. I macrodistretti, per il tramite dei loro direttori, coordinano le attivita' svolte nel bacino di utenza e gestiscono il budget assegnandolo ai singoli distretti. 3. Gli ambiti territoriali dei macrodistretti sono quelli previsti nel paragrafo 4.4.1 del piano allegato alla presente legge