Art. 16.
                      Dipartimento di emergenza
 
  1.  Il  DEA  e'  una  struttura sanitaria costituita dalle seguenti
unita' operative:
   a) pronto soccorso;
   b) anestesia e  rianimazione  con  dotazione  di  posti  letto  di
terapia intensiva di cui all'art. 18.
  Su  richiesta  delle  singole aziende sanitarie la giunta regionale
puo'  autorizzare  la  costituzione  del  DEA  con  ulteriori  unita'
operative.
  2.  Fanno  altresi'  parte dei dipartimenti di emergenza costituiti
nei capoluoghi di provincia le centrali operative.
  3. I dipartimenti di emergenza sono:
   a) di primo livello;
   b) di secondo livello;
   c) pediatrici di secondo livello.
  4. Le aziende sanitarie costituiscono:
   a) DEA di primo  livello,  negli  ospedali  che  dispongono  delle
unita' operative di cui al comma 1:
   b)  DEA  di  secondo  livello, negli ospedali che dispongono delle
seguenti unita' operative in aggiunta a quelle di  cui  alla  lettera
a):
    b1) cardiochirurgia;
    b2) neurochirurgia;
    b3) chirurgia vascolare;
    b4) chirurgia toracica.
  5.   Le  attivita'  eventualmente  mancanti  in  un  ospedale  sono
garantite da altro presidio  o  azienda  ospedaliera  presente  nella
stessa citta'.
  6.   Le   unita'   operative   ospedaliere  appartenenti  ad  altri
dipartimenti  partecipano   al   sistema   dell'emergenza   sanitaria
ospedaliera, attraverso la condivisione di modelli operativi definiti
da  linee  guida  e  da  protocolli  adottati  dalle unita' operative
medesime.
  7. Il DEA opera in  forma  integrata  con  il  sistema  di  allarme
sanitario  e con il sistema territoriale di soccorso. Il dipartimento
svolge le  proprie  attivita'  nell'arco  delle  24  ore  giornaliere
assicurando:
   a)  l'integrazione  funzionale  delle unita' operative ospedaliere
necessarie ad affrontare il problema diagnostico e terapeutico  posto
dal malato in stato di urgenza o emergenza sanitaria;
   b) il coordinamento delle unita' operative che lo costituiscono;
   c)   i necessari collegamenti con le unita' operative appartenenti
ad altri dipartimenti;
   d) le funzioni di pronto soccorso;
   e) gli interventi diagnostico-terapeutici di  emergenza  medici,
chirurgici, ortopedici, ostetrici e pediatrici;
   f)   osservazione   breve,  assistenza  cardiologica  con  UTIC  e
rianimatoria;
   g)  prestazioni analitiche, strumentali e di immunoematologia.
  8. Fanno  parte  del  comitato  del  dipartimento  di  emergenza  i
responsabili   delle   centrali   operative.  Il  direttore  generale
dell'azienda sanitaria, nell'atto di cui alla lettera  c),  comma  4,
art. 13 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26, definisce:
   a) entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge
le  modalita'  di  partecipazione  alle  riunioni  del  comitato  del
dipartimento   dei   rappresentanti   dei    medici    dell'emergenza
territoriale,  degli operatori sanitari non medici e del volontariato
convenzionato;
   b) su proposta del  comitato  del  dipartimento,  nel  termine  di
sessanta   giorni   dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,
l'organizzazione e le modalita' operative del DEA.
  9. La giunta regionale approva gli atti di cui al comma  8  sentito
il parere del comitato regionale per l'emergenza.
  10.  Il  responsabile  del  dipartimento  al  fine di assicurare la
necessaria  integrazione  del  servizio  di  urgenza   ed   emergenza
sanitaria  convoca almeno annualmente un incontro tra il comitato del
DEA e i direttori sanitari, o  loro  delegati,  delle  altre  aziende
situate nel territorio di competenza del dipartimento.
  11. Il DEA costituito nella citta' di Ancona invita permanentemente
alle  riunioni del proprio comitato del dipartimento i rappresentanti
dell'INRCA e delle aziende ospedaliere Salesi e Lancisi.
  12. Il DEA per il proprio funzionamento  si  avvale  delle  risorse
gia' esistenti anche per quanto riguarda le dotazioni organiche.
  13.  La  giunta  regionale  puo'  dare  indicazioni  alle strutture
ospedaliere sulla percentuale di  posti  letto  da  riservare,  nelle
varie  unita'  operative  della  regione,  ai  ricoveri  d'urgenza ed
emergenza, sulla base dei bisogni  epidemiologici  della  popolazione
afferente.