Art. 16. Dipartimento di emergenza 1. Il DEA e' una struttura sanitaria costituita dalle seguenti unita' operative: a) pronto soccorso; b) anestesia e rianimazione con dotazione di posti letto di terapia intensiva di cui all'art. 18. Su richiesta delle singole aziende sanitarie la giunta regionale puo' autorizzare la costituzione del DEA con ulteriori unita' operative. 2. Fanno altresi' parte dei dipartimenti di emergenza costituiti nei capoluoghi di provincia le centrali operative. 3. I dipartimenti di emergenza sono: a) di primo livello; b) di secondo livello; c) pediatrici di secondo livello. 4. Le aziende sanitarie costituiscono: a) DEA di primo livello, negli ospedali che dispongono delle unita' operative di cui al comma 1: b) DEA di secondo livello, negli ospedali che dispongono delle seguenti unita' operative in aggiunta a quelle di cui alla lettera a): b1) cardiochirurgia; b2) neurochirurgia; b3) chirurgia vascolare; b4) chirurgia toracica. 5. Le attivita' eventualmente mancanti in un ospedale sono garantite da altro presidio o azienda ospedaliera presente nella stessa citta'. 6. Le unita' operative ospedaliere appartenenti ad altri dipartimenti partecipano al sistema dell'emergenza sanitaria ospedaliera, attraverso la condivisione di modelli operativi definiti da linee guida e da protocolli adottati dalle unita' operative medesime. 7. Il DEA opera in forma integrata con il sistema di allarme sanitario e con il sistema territoriale di soccorso. Il dipartimento svolge le proprie attivita' nell'arco delle 24 ore giornaliere assicurando: a) l'integrazione funzionale delle unita' operative ospedaliere necessarie ad affrontare il problema diagnostico e terapeutico posto dal malato in stato di urgenza o emergenza sanitaria; b) il coordinamento delle unita' operative che lo costituiscono; c) i necessari collegamenti con le unita' operative appartenenti ad altri dipartimenti; d) le funzioni di pronto soccorso; e) gli interventi diagnostico-terapeutici di emergenza medici, chirurgici, ortopedici, ostetrici e pediatrici; f) osservazione breve, assistenza cardiologica con UTIC e rianimatoria; g) prestazioni analitiche, strumentali e di immunoematologia. 8. Fanno parte del comitato del dipartimento di emergenza i responsabili delle centrali operative. Il direttore generale dell'azienda sanitaria, nell'atto di cui alla lettera c), comma 4, art. 13 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 26, definisce: a) entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le modalita' di partecipazione alle riunioni del comitato del dipartimento dei rappresentanti dei medici dell'emergenza territoriale, degli operatori sanitari non medici e del volontariato convenzionato; b) su proposta del comitato del dipartimento, nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'organizzazione e le modalita' operative del DEA. 9. La giunta regionale approva gli atti di cui al comma 8 sentito il parere del comitato regionale per l'emergenza. 10. Il responsabile del dipartimento al fine di assicurare la necessaria integrazione del servizio di urgenza ed emergenza sanitaria convoca almeno annualmente un incontro tra il comitato del DEA e i direttori sanitari, o loro delegati, delle altre aziende situate nel territorio di competenza del dipartimento. 11. Il DEA costituito nella citta' di Ancona invita permanentemente alle riunioni del proprio comitato del dipartimento i rappresentanti dell'INRCA e delle aziende ospedaliere Salesi e Lancisi. 12. Il DEA per il proprio funzionamento si avvale delle risorse gia' esistenti anche per quanto riguarda le dotazioni organiche. 13. La giunta regionale puo' dare indicazioni alle strutture ospedaliere sulla percentuale di posti letto da riservare, nelle varie unita' operative della regione, ai ricoveri d'urgenza ed emergenza, sulla base dei bisogni epidemiologici della popolazione afferente.