Art. 16 C a n i 1. Chi detiene un cane deve fare in modo che esso abbia, soprattutto da cucciolo, sufficienti contatti con persone e animali per consentirgli di raggiungere un adeguato livello di socializzazione e per prevenire comportamenti aggressivi futuri. 2. La liberta' di movimento deve essere adeguata alla razza e alla taglia del cane. I cani che hanno a disposizione una superficie di movimento inferiore ai 20 metri quadrati o vengono tenuti in ambienti chiusi, vanno portati a spasso almeno una volta al giorno. 3. I cani tenuti all'aperto devono disporre di un ricovero asciutto ed isolato dal terreno, adatto alle loro dimensioni e al riparo dalle intemperie. In presenza di temperature esterne elevate deve essere sempre disponibile un posto ombreggiato e acqua a sufficienza. 4. E' consentito tenere legati i cani alla catena solo alle seguenti condizioni: a) l'animale deve comunque poter raggiungere senza problemi la cuccia ed il luogo dove viene deposto il cibo e deve essere lasciato libero o portato a spasso almeno una volta al giorno; b) fino al 31 dicembre 2013 la catena puo' essere legata ad un punto fisso, ma deve avere almeno una lunghezza di cinque metri ed essere munita di un giunto girevole; c) a partire dal 1° gennaio 2014: 1) la catena deve essere lunga almeno quattro metri ed essere fissata tramite un anello scorrevole e un giunto girevole ad una fune di scorrimento di almeno quattro metri; il cane deve avere a disposizione una superficie di movimento di almeno 20 metri quadrati; 2) le cagne tenute alla catena devono essere sterilizzate. 5. Nella detenzione di cani non si possono utilizzare ne' applicare i seguenti apparecchi e attrezzature: collari con punte acuminate, collari a strozzo o irritanti, guinzagli applicati al muso, apparecchi elettrici, apparecchi che emettono sostanze chimiche o segnali acustici, anche ad ultrasuoni. Sono inoltre vietati tutti gli apparecchi e le attrezzature finalizzati a provocare soffocamento o ad arrecare qualsiasi tipo di sofferenza all'animale. Gli unici strumenti ammessi sono i fischietti da addestramento. Per la cattura di cani vaganti e' invece ammesso l'utilizzo degli apparecchi necessari da parte delle autorita' competenti. 6. Fatte salve le deroghe previste dalle norme provinciali vigenti per l'esercizio della caccia, non e' consentito lasciar vagare i cani. Ferme restando le disposizioni inerenti alla profilassi della rabbia, i cani non tenuti al guinzaglio devono portare la museruola quando si trovano su strade e piazze pubbliche, in parchi, giardini ed edifici pubblici. Sui mezzi pubblici di trasporto i cani devono essere tenuti al guinzaglio e portare la museruola. L'obbligo della museruola non sussiste per i cani di piccola taglia. La museruola deve consentire al cane di respirare liberamente e garantire contemporaneamente l'incolumita' delle persone. 7. L'obbligo di museruola e di guinzaglio non sussiste per i cani da guardia all'interno della struttura da sorvegliare, sempre che non sia previsto libero accesso per gli estranei. L'obbligo di museruola e guinzaglio non sussiste inoltre per i cani da caccia ed i cani pastore durante il loro lavoro, per i cani da valanga e della protezione civile, i cani per ciechi ed i cani militari e poliziotto in servizio. Non vi e' infine alcun obbligo di museruola e guinzaglio all'interno delle aree cani espressamente predisposte dal comune. 8. Ai fini della prevenzione della rabbia il servizio veterinario dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige annota nell'anagrafe canina, di cui all'art. 6 della legge, tutti gli episodi di morsi da cane registrati ai danni di persone.