Art. 16 
 
Trasferimento di risorse tra fondi contrattuali per la contrattazione
  collettiva decentrata integrativa del personale regionale 
 
  1. La Giunta regionale, a seguito  della  periodica  revisione  dei
fabbisogni professionali e della  dotazione  organica,  puo'  ridurre
stabilmente le risorse finanziarie del fondo  per  la  contrattazione
collettiva  decentrata  integrativa  del  personale  dirigente,   con
corrispondente incremento delle risorse stabili per la contrattazione
collettiva decentrata integrativa  del  personale  non  dirigente,  a
fronte delle riduzioni numeriche apportate  alla  dotazione  organica
della dirigenza medesima; il trasferimento delle risorse  e'  operato
nel rispetto del sistema delle relazioni sindacali. Una  quota  delle
risorse  del  fondo  per  la  contrattazione  collettiva   decentrata
integrativa  del  personale   dirigente   che   residua   a   seguito
dell'applicazione di istituti  contrattuali  riferita  ad  annualita'
precedenti puo', altresi', essere destinata, nel rispetto del sistema
delle relazioni sindacali, alla contrattazione collettiva  decentrata
integrativa del personale non dirigente.