Art. 16 Documento operativo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica 1. Nell'ambito degli strumenti della programmazione regionale sono definite le finalita' e gli obiettivi per la razionale utilizzazione delle risorse idriche, ai sensi dell'art. 56, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 152/2006, in coerenza con le strategie di intervento stabilite dal programma regionale di sviluppo, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. 2. La Giunta regionale, con deliberazione, approva annualmente e con riferimento all'anno in corso, il documento operativo per la gestione sostenibile degli usi delle acque superficiali e sotterranee, finalizzato a garantire un'equilibrata distribuzione della risorsa disponibile, nel rispetto di quanto stabilito dall'autorita' di bacino ai sensi degli articoli 65 e 145 del decreto legislativo n. 152/2006. 3. Il documento di cui al comma 2, individuato per bacini idrografici, e' approvato entro il 31 gennaio di ogni anno e definisce: a) l'aggiornamento, ove necessario, del quadro conoscitivo di cui all'art. 11, comma 3, con particolare riferimento alla revisione del censimento delle utilizzazioni effettuato ai sensi dell'art. 95, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006; b) il riparto, su proiezione quinquennale, della risorsa disponibile nei vari usi ed i relativi aggiornamenti, nel rispetto e secondo le priorita' di cui all'art. 167 del decreto legislativo n. 152/2006; c) l'eventuale programma di revisione delle utilizzazioni in essere, conseguente al censimento di cui alla lettera a), dimensionato sulla base dei fabbisogni dell'utenza e degli eventuali deficit accertati tra fabbisogni e disponibilita'; nel caso di deficit accertati tra fabbisogni e disponibilita', sono individuate soglie quantitative e punti di controllo che possano consentire una gestione dinamica delle concessioni in essere al fine di assicurare una adeguata ponderazione tra i vari usi; d) il programma degli interventi per approvvigionamenti ad uso plurimo o diverso dal potabile, e comunque non afferenti al servizio idrico integrato, necessari per il soddisfacimento dei fabbisogni e per la gestione sostenibile della risorsa e il relativo cronoprogramma, in coerenza con le previsioni nell'elenco annuale del programma triennale regionale delle opere pubbliche di cui all'art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006, e in conformita' con le disposizioni del medesimo articolo. 4. In coerenza con le previsioni del PTA, il documento di cui al comma 2, definisce altresi' le azioni necessarie a fronteggiare potenziali situazioni di crisi idrica e a mitigarne gli effetti sull'intero sistema territoriale ambientale e produttivo, dettando indirizzi per la tempestiva adozione di misure ed interventi da attuare in caso di dichiarazione di emergenza idropotabile. 5. Il documento, compatibilmente con i vincoli derivanti dalla finanza pubblica e dalle norme in materia di pareggio di bilancio, individua le risorse del bilancio regionale per la progettazione o realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera d). 6. Il documento puo' essere approvato per stralci funzionali e puo' essere aggiornato nel corso dell'anno di riferimento.