Art. 16 Modificazioni della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in materia di personale degli enti locali 1. Nella rubrica dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: «al patto di stabilita' interno e» sono soppresse. 2. Il comma 1 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 e' sostituito dal seguente: «1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2016 cessano di applicarsi le disposizioni provinciali che disciplinano gli obblighi relativi al patto di stabilita' interno con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Gli enti locali assicurano il pareggio di bilancio secondo quanto previsto dalla normativa statale e provinciale in materia di armonizzazione dei bilanci. Per l'anno 2016, in attesa della piena applicazione della normativa in materia di armonizzazione, gli enti locali assicurano il conseguimento di un saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali e le spese finali, computando tra le entrate e le spese finali anche il fondo pluriennale vincolato, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. Con successivo provvedimento, adottato d'intesa tra la Giunta provinciale e il Consiglio delle autonomie locali, sono definite le modalita' di calcolo del predetto saldo di competenza e le modalita' di monitoraggio delle sue risultanze, nel rispetto degli obiettivi fissati per il sistema territoriale provinciale integrato ai sensi dell'art. 79 dello Statuto.». 3. Alla fine del comma 1-bis dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono inserite le parole: «Per i comuni sottoposti all'obbligo di gestione associata obbligatoria ai sensi dell'art. 9-bis della legge provinciale n. 3 del 2006, e per i comuni che hanno superato positivamente il referendum per la fusione, il piano di miglioramento e' sostituito da un progetto di riorganizzazione dei servizi relativo alla gestione associata e alla fusione, dal quale risulti il percorso di riduzione della spesa corrente finalizzato al conseguimento dell'obiettivo imposto alla scadenza del 31 luglio 2019.». 4. Il numero 1) della lettera a) del comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 e' sostituito dai seguente: «1) i comuni e le comunita' possono assumere personale a tempo indeterminato nel limite del 25 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dal servizio verificatesi presso gli enti locali della provincia nell'anno precedente; il Consiglio delle autonomie locali rileva, con cadenza almeno semestrale, la spesa disponibile per nuove assunzioni e definisce le sue modalita' di utilizzo, eventualmente anche attraverso diretta autorizzazione agli enti richiedenti. Entro il 30 luglio 2016, a seguito della valutazione dei progetti di organizzazione delle gestioni associate obbligatorie, la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, puo' ridefinire la percentuale di risparmio utilizzabile per nuove assunzioni da parte dei comuni soggetti all'obbligo di gestione associata. Per il personale addetto alle funzioni esercitate in gestione associata ai sensi dell'art. 9-bis della legge provinciale n. 3 del 2006, le autorizzazioni sono richieste dall'ente capofila individuato nella convenzione d'ambito, o sottoscritte dalla maggioranza dei sindaci che formano l'ambito di riferimento, anche per conto degli altri enti associati. Possono essere portate a termine nel corso del 2016 le assunzioni autorizzate nel 2015, nel rispetto della disciplina vigente per tale anno. I comuni che hanno adottato piani di prepensionamento calcolano singolarmente e direttamente la quota di risparmio dalle cessazioni dal servizio di proprio personale e la utilizzano autonomamente per le assunzioni. E' sempre ammessa l'assunzione per mobilita' di personale del comparto autonomie locali, fermo restando che i posti lasciati liberi per mobilita' non possono essere conteggiati ai fini del calcolo del risparmio di spesa dovuto a cessazione dal servizio;». 5. Al numero 2) della lettera a) del comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo le parole: «o per assicurare lo svolgimento di un servizio pubblico essenziale» sono inserite le seguenti: «o di un servizio i cui oneri sono completamente coperti dalle relative entrate tariffarie a condizione che cio' non comporti aumenti di imposte, tasse e tributi»; b) le parole: «Gli enti in questione possono sostituire mediante mobilita' tutte le unita' di personale cessate dal servizio di ruolo,» sono soppresse; c) dopo le parole: «gli enti gestori di funzioni socio-assistenziali possono assumere per tali funzioni personale a tempo indeterminato e determinato nella misura necessaria ad assicurare» sono inserite le seguenti: «i livelli di servizio al cittadino in essere al 31 dicembre 2015 e comunque»; d) dopo le parole: «nella misura necessaria ad assicurare i livelli essenziali di prestazione, oltre all'attivita' di pianificazione sociale;» sono inserite le seguenti: «e' ammessa l'assunzione di un'unita' di personale di profilo amministrativo o contabile per il servizio socio-assistenziale;»;. e) dopo il numero 2) e' inserito il seguente: «2-bis) fino alla definizione delle nuove zone di vigilanza ai sensi dell'art. 106, comma 6, lettera a), della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007), l'assunzione di ruolo di custodi forestali e' ammessa esclusivamente per mobilita'. Dopo tale definizione l'assunzione e' ammessa esclusivamente per la sostituzione di personale cessato dal servizio, nel rispetto della dotazione fissata a seguito del processo di razionalizzazione previsto dalla predetta disposizione;». 6. Il numero 3) della lettera a) del comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 e' abrogato. 7. Il numero 6) della lettera a) del comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 e' sostituito dal seguente: «6) gli enti locali possono assumere personale a tempo determinato solo per la sostituzione di personale assente che ha diritto alla conservazione del posto o alla riduzione dell'orario di servizio, o in caso di comando presso la Provincia, previa verifica della possibilita' di messa a disposizione, anche a tempo parziale, di personale di profilo adeguato da parte degli altri enti. E' ammessa l'assunzione di personale stagionale purche' la spesa complessiva per il personale non superi quella dell'anno 2014;». 8. Il numero 6-bis) della lettera a) del comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 e' sostituito dal seguente: «6-bis) i comuni istituiti mediante processi di fusione attivati entro il turno elettorale generale del 2015 e i nuovi comuni nati da processi di fusione dopo il turno elettorale del 2015 possono assumere fino a due unita' di personale, di cui una di ruolo, per sostituire personale che era in servizio nelle dotazioni degli enti coinvolti nella fusione alla data del 31 dicembre 2013;». 9. Al numero 7) della lettera a) del comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «del datore di lavoro mediante il ricorso al turn over,» sono soppresse; b) alla fine del numero 7) sono inserite le parole: «nel caso delle gestioni obbligatorie ai sensi dell'art. 9-bis della legge provinciale n. 3 del 2006, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013, e l'individuazione delle posizioni da dichiarare eccedentarie, comprese quelle dei segretari comunali, sono disposte nell'ambito del progetto di organizzazione dei servizi in applicazione dell'art. 9-bis della legge provinciale n. 3 del 2006;». 10. Nella lettera b) del comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 le parole: «relativamente all'anno 2015 e all'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 29 luglio 2015». 11. La lettera d-quater) del comma 3 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 e' abrogata. 12. Dopo il comma 3-ter dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 e' inserito il seguente: «3-quater. Per perseguire gli obiettivi del patto di stabilita', per migliorare i risultati di bilancio e ottimizzare la gestione del loro patrimonio, i comuni e le comunita' approvano dei programmi di alienazione di beni immobili inutilizzati o che non si prevede di utilizzare nel decennio successivo. In alternativa all'alienazione, per prevenire incidenti, per migliorare la qualita' del tessuto urbanistico e per ridurre costi di manutenzione, i comuni e le comunita' possono abbattere gli immobili inutilizzati. Per fini di pubblico interesse i beni immobili possono anche essere ceduti temporaneamente in uso a soggetti privati oppure concessi a privati o per attivita' finalizzate a concorrere al miglioramento dell'economia locale oppure per attivita' miste pubblico-private. Per i fini di questo comma la Provincia puo' autorizzare le predette operazioni immobiliari relative agli immobili acquisiti ai sensi degli articoli 38 e 38-bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), in deroga a quanto previsto dal medesimo art. 38.». 13. Il comma 5 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 e' abrogato. 14. Il comma 8 dell'art. 8 della legge provinciale n. 27 del 2010 e' abrogato. 15. L'art. 8-ter della legge provinciale n. 27 del 2010 e' sostituito dal seguente: «Art. 8-ter. (Limiti alle assunzioni per copertura delle sedi segretarili). - 1. I comuni non soggetti all'obbligo di gestione associata ai sensi dell'art. 9-bis della legge provinciale n. 3 del 2006 possono assumere il segretario comunale per la copertura delle relative sedi. I comuni soggetti all'obbligo di gestione associata possono procedere all'assunzione di figure di segretario o vicesegretario per la copertura di una dotazione complessiva per ambito non superiore a un'unita' ogni tre comuni oppure ogni 3.000 abitanti; in caso di gestione associata con comuni non soggetti all'obbligo la dotazione e' calcolata tenendo conto solo della popolazione dei comuni soggetti all'obbligo. 2. In relazione al numero di posti di segretario comunale soppressi ai sensi dell'art. 59, comma 1, della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 (Nuove norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali), i comuni che hanno effettuato processi di fusione possono disporre l'applicazione dell'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013 convertito dalla legge n. 125 del 2013, in relazione ai soggetti aventi i requisiti richiesti da questo decreto-legge. Per le finalita' di contenimento della spesa pubblica e in applicazione di quanto previsto dall'art. 79 dello Statuto speciale, i comuni che hanno costituito ambiti obbligatori di gestione associata per il servizio di segreteria, dopo l'adozione della delibera di individuazione degli ambiti associativi prevista dall'art. 9-bis, comma 3, della legge provinciale n. 3 del 2006, possono disporre la soppressione dei posti di segretario che eccedono il contingente individuato dal comma 1, per consentire al personale dichiarato in soprannumero che ne abbia i requisiti di accedere a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito dalla legge n. 125 del 2013. I posti dichiarati eccedentari non possono essere coperti con nuove assunzioni; la relativa spesa non e' considerata ai fini del limite nelle assunzioni previsto dall'art. 8. 3. Prima di fare assunzioni per concorso, nel rispetto dei limiti previsti dai commi 1 e 2, i comuni procedono con bando di mobilita' fra i segretari inquadrati come segretari o vicesegretari, nel rispetto dell'art. 59, commi 4 e 5, della legge regionale n. 4 del 1993. 4. Sono fatte salve le procedure per l'assunzione di segretari comunali per cui sono stati pubblicati i bandi entro il 30 settembre 2015, anche in deroga a quanto previsto dai commi precedenti.».