Art. 16 
 
                Competenze. Sostituzione dell'art. 45 
                  della legge regionale n. 10/2010 
 
  1. L'art. 45 della legge regionale n.  10/2010  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 45 (Competenze  della  Regione).  -  1.  Sono  di  competenza
regionale: 
    a) fatto salvo quanto indicato agli articoli 45-bis e 45-ter,  le
procedure di cui al presente titolo  relative  ai  progetti  compresi
negli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo n.
152/2006; 
    b) l'espressione del parere regionale nelle procedure di  VIA  di
competenza dello Stato di cui all'art. 63; 
  2. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale  di  cui
all'art. 26 del decreto legislativo n. 152/2006 e il  parere  di  cui
all'art. 63, sono espressi dalla Giunta regionale, tenuto conto delle
valutazioni tecniche del Nucleo regionale di valutazione - VIA di cui
all'art. 47-bis.».