Art. 16 Competenze. Sostituzione dell'art. 45 della legge regionale n. 10/2010 1. L'art. 45 della legge regionale n. 10/2010 e' sostituito dal seguente: «Art. 45 (Competenze della Regione). - 1. Sono di competenza regionale: a) fatto salvo quanto indicato agli articoli 45-bis e 45-ter, le procedure di cui al presente titolo relative ai progetti compresi negli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006; b) l'espressione del parere regionale nelle procedure di VIA di competenza dello Stato di cui all'art. 63; 2. Il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 152/2006 e il parere di cui all'art. 63, sono espressi dalla Giunta regionale, tenuto conto delle valutazioni tecniche del Nucleo regionale di valutazione - VIA di cui all'art. 47-bis.».