Art. 16 Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 24 del 2003 1. La rubrica dell'art. 16 della legge regionale n. 24 del 2003 e' sostituita dalla seguente: «Figure professionali e struttura organizzativa della polizia locale». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 16 della legge regionale n. 24 del 2003 e' inserito il seguente: «1-bis. Qualora la struttura non sia costituita in corpo il servizio di polizia locale ha un responsabile a cui si applicano le previsioni di cui all'art. 17, comma 3-bis.». 3. Il comma 3 dell'art. 16 della legge regionale n. 24 del 2003 e' sostituito dal seguente: «3. Gli enti locali devono garantire un'adeguata formazione iniziale specifica degli agenti, degli addetti al coordinamento e controllo e dei dirigenti della polizia locale.». 4. Al comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole «di prossimita' e adeguatezza.» sono sostituite dalle seguenti: «della polizia di comunita'.». 5. Al comma 5 dell'art. 16 della legge regionale n. 24 del 2003 la parola «municipale» e' sostituita dalla seguente: «locale». 6. Al comma 6 dell'art. 16 della legge regionale n. 24 del 2003 la parola «occasionalmente» e' sostituita dalle seguenti: «in situazioni eccezionali». 7. Dopo il comma 6 dell'art. 16 della legge regionale n. 24 del 2003 e' inserito il seguente: «6-bis. Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli addetti nonche' l'idoneita' all'efficace svolgimento delle specifiche mansioni di polizia locale, gli stessi sono periodicamente sottoposti alle visite mediche e agli accertamenti ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo n. 81 del 2008.». 8. Dopo il comma 6-bis dell'art. 16 della legge regionale n. 24 del 2003 e' inserito il seguente: «6-ter. Ai fini di una migliore erogazione ed efficienza del servizio di polizia locale i comandi possono favorire il miglioramento delle condizioni psicofisiche dei propri addetti.».