Art. 16 Indennita' di fine mandato 1. Con riferimento all'indennita' di fine mandato restano ferme le disposizioni di cui al capo II della legge regionale n. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni. Il termine previsto dall'art. 13, comma 3, della legge regionale n. 3/1987 e successive modificazioni e integrazioni, e' riferito all'ultimo versamento nel bilancio della regione dei contributi di cui alla presente legge.