Art. 16 Disposizioni in materia di agricoltura e di sviluppo rurale. Modificazioni alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17. 1. Dopo il comma 6 dell'art. 9 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), e' aggiunto il seguente: «6-bis. Al fine di conservare la tradizionale pratica della transumanza, garantendo la tutela e il miglioramento dell'ambiente naturale e il benessere degli animali, alle PMI, operanti sul territorio regionale di fondovalle nel settore dell'allevamento bovino, possono essere concessi aiuti a fondo perduto per la monticazione dei capi bovini negli alpeggi di proprieta' o condotti da terzi, nella misura massima prevista con deliberazione della giunta regionale.». 2. Dopo il comma 6-bis dell'art. 9 della legge regionale n. 17/2016, come introdotto dal comma 1, e' aggiunto il seguente: «6-ter. Gli aiuti di cui al comma 6-bis sono concessi in conformita' agli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014/2020, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 204/1 del 1° luglio 2014, previa autorizzazione della Commissione europea, secondo quanto previsto dall'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.». 3. Dopo il comma 6-ter dell'art. 9 della legge regionale n. 17/2016, come introdotto dal comma 2, e' aggiunto il seguente: «6-quater. La giunta regionale, con propria deliberazione, da pubblicare, anche per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione, prevede: a) i requisiti di accesso, le condizioni di ammissibilita' e l'importo massimo degli aiuti previsti dal presente articolo; b) le modalita' e i termini di presentazione delle domande, la documentazione da allegare e l'eventuale documentazione di spesa da esibire al fine dell'erogazione degli aiuti; c) le eventuali altre condizioni previste dagli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014/2020; d) ogni altro aspetto, anche procedimentale, concernente gli aiuti di cui al comma 6-bis.». 4. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo e' determinato in annui euro 1.000.000 a decorrere dal 2020 e trova copertura mediante la riduzione di altri interventi previsti dalla legge regionale n. 17/2016 nell'ambito della stessa Missione 16 - Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare).