Art. 16 
 
Disposizioni  in  materia  di  agricoltura  e  di  sviluppo   rurale.
  Modificazioni alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17. 
 
  1. Dopo il comma 6 dell'art. 9 della legge regionale 3 agosto 2016,
n.  17  (Nuova  disciplina  degli  aiuti  regionali  in  materia   di
agricoltura e di sviluppo rurale), e' aggiunto il seguente: 
    «6-bis. Al fine  di  conservare  la  tradizionale  pratica  della
transumanza, garantendo la tutela e  il  miglioramento  dell'ambiente
naturale e  il  benessere  degli  animali,  alle  PMI,  operanti  sul
territorio  regionale  di  fondovalle  nel  settore  dell'allevamento
bovino,  possono  essere  concessi  aiuti  a  fondo  perduto  per  la
monticazione dei capi bovini negli alpeggi di proprieta'  o  condotti
da terzi, nella  misura  massima  prevista  con  deliberazione  della
giunta regionale.». 
  2. Dopo il  comma  6-bis  dell'art.  9  della  legge  regionale  n.
17/2016, come introdotto dal comma 1, e' aggiunto il seguente: 
    «6-ter. Gli  aiuti  di  cui  al  comma  6-bis  sono  concessi  in
conformita' agli orientamenti dell'Unione europea per  gli  aiuti  di
Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014/2020,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  n.  C  204/1
del 1° luglio 2014, previa autorizzazione della Commissione  europea,
secondo quanto previsto dall'art. 108, paragrafo 3, del Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea.». 
  3. Dopo il  comma  6-ter  dell'art.  9  della  legge  regionale  n.
17/2016, come introdotto dal comma 2, e' aggiunto il seguente: 
    «6-quater. La giunta regionale,  con  propria  deliberazione,  da
pubblicare,  anche  per  estratto,  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione, prevede: 
      a) i requisiti di accesso, le condizioni  di  ammissibilita'  e
l'importo massimo degli aiuti previsti dal presente articolo; 
      b) le modalita' e i termini di presentazione delle domande,  la
documentazione da allegare e l'eventuale documentazione di  spesa  da
esibire al fine dell'erogazione degli aiuti; 
      c) le eventuali altre condizioni  previste  dagli  orientamenti
dell'Unione europea per gli aiuti di Stato  nei  settori  agricolo  e
forestale e nelle zone rurali 2014/2020; 
      d) ogni altro aspetto, anche  procedimentale,  concernente  gli
aiuti di cui al comma 6-bis.». 
  4. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo e'
determinato in annui euro 1.000.000 a  decorrere  dal  2020  e  trova
copertura mediante la riduzione di altri  interventi  previsti  dalla
legge regionale n. 17/2016 nell'ambito della  stessa  Missione  16  -
Programma  01  (Sviluppo  del  settore   agricolo   e   del   sistema
agroalimentare).