Art. 17. Esercizio straordinario e sperimentale 1. Per motivi di straordinaria urgenza, nonche' ai fini sperimentali, Regione, province e comuni, tramite procedure negoziate senza puhblicazione del bando, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere b) e d) del decreto legislativo n. 158/1995, possono stipulare contratti provvisori con imprese in possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro dei trasporti n. 448/1991. 2. I contratti relativi ai servizi straordinari hanno validita' non superiore a tre mesi e quelli reltivi ai servizi sperimentali non superiore a sei. Entrambi sono rinnovabili per una sola volta.