Art. 17.
               Esercizio straordinario e sperimentale
    1.   Per   motivi  di  straordinaria  urgenza,  nonche'  ai  fini
sperimentali, Regione, province e comuni, tramite procedure negoziate
senza  puhblicazione  del  bando,  ai  sensi  dell'art.  13, comma 1,
lettere  b)  e  d)  del  decreto  legislativo  n.  158/1995,  possono
stipulare  contratti provvisori con imprese in possesso dei requisiti
di cui al decreto del Ministro dei trasporti n. 448/1991.
    2.  I  contratti relativi ai servizi straordinari hanno validita'
non superiore a tre mesi e quelli reltivi ai servizi sperimentali non
superiore a sei. Entrambi sono rinnovabili per una sola volta.