Art. 17.
  Delega alla gestione delle "acque pregiate destinate allo svago"

    1. Le  province  possono  delegare,  gratuitamente, alla gestione
delle  "acque pregiate destinate allo svago", o di tratti di esse, le
associazioni  di  categoria  iscritte  all'albo  regionale,  su  loro
richiesta.  In  essa  l'associazione  interessata  deve, tra l'altro,
presentare un preciso piano dei ripopolamenti, garantire una costante
attivita' di sorveglianza con proprie guardie giurate, e preventivare
le  spese  che  dovranno  essere  sostenute.  All'approvazione  della
richiesta,  le province garantiranno il rimborso annuale delle spese,
dietro  presentazione  d'idonea  documentazione  giustificativa delle
stesse.
    2. Per  l'esercizio  della  pesca  in tali zone, il pescasportivo
dovra'  essere munito della tessera associativa dell'associazione che
gestisce le acque. L'associazione non potra' emanare norme aggiuntive
o diverse da quelle gia' previste dal regolamento provinciale e dalle
vigenti   leggi,   ne'  potra'  pretendere  dal  pescasportivo  alcun
corrispettivo  economico  oltre  al  costo della tessera associativa,
pena l'immediata decadenza della delega alla gestione.
    3.  L'associazione  dovra'  aver  cura di delimitare con apposite
tabelle la zona affidatale in gestione.