Art. 17. Delega alla gestione delle "acque pregiate destinate allo svago" 1. Le province possono delegare, gratuitamente, alla gestione delle "acque pregiate destinate allo svago", o di tratti di esse, le associazioni di categoria iscritte all'albo regionale, su loro richiesta. In essa l'associazione interessata deve, tra l'altro, presentare un preciso piano dei ripopolamenti, garantire una costante attivita' di sorveglianza con proprie guardie giurate, e preventivare le spese che dovranno essere sostenute. All'approvazione della richiesta, le province garantiranno il rimborso annuale delle spese, dietro presentazione d'idonea documentazione giustificativa delle stesse. 2. Per l'esercizio della pesca in tali zone, il pescasportivo dovra' essere munito della tessera associativa dell'associazione che gestisce le acque. L'associazione non potra' emanare norme aggiuntive o diverse da quelle gia' previste dal regolamento provinciale e dalle vigenti leggi, ne' potra' pretendere dal pescasportivo alcun corrispettivo economico oltre al costo della tessera associativa, pena l'immediata decadenza della delega alla gestione. 3. L'associazione dovra' aver cura di delimitare con apposite tabelle la zona affidatale in gestione.