Art. 17. Modalita' per il rilascio delle autorizzazioni comunali per le attivita' rumorose temporanee 1. Si intendono per attivita' rumorose temporanee quelle attivita' limitate nel tempo che utilizzano macchinari o impianti rumorosi. Rientrano in tale definizione, tra l'altro, cantieri edili, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, discoteche all'aperto, cinema all'aperto, piano bar all'aperto, attivita' all'interno di impianti sportivi 2. Le attivita' rumorose temporanee sono autorizzate dal comune, anche in deroga ai valori di cui all'Art. 2, comma 3, della legge n. 447/1995, ad eccezione delle attivita' di cantieri edili rese necessarie da circostanze di somma urgenza, tali da non consentire alcun indugio, che devono comunque essere comunicate immediatamente al comune competente mediante una relazione tecnica del responsabile dei lavori. 3. Non sono in ogni caso soggette ad autorizzazione le feste religiose patronali, feste laiche e consimili nonche' i comizi elettorali. 4. I richiedenti l'autorizzazione devono presentare una relazione che contenga almeno i seguenti dati: a) planimetria in scala da 1:500 a 1:1.000 della zona utilizzata evidenziando la collocazione territoriale delle attivita' rispetto agli edifici circostanti; b) il periodo presumibile o la durata delle attivita' che si intendano intraprendere; c) la fascia oraria interessata; d) i macchinari, gli strumenti, gli impianti eventualmente utilizzati che determinano apprezzabili emissioni di rumore; e) la stima dei livelli di rumore immesso nell'ambiente abitativo ed esterno; f) le misure di attenuazione del rumore e di bonifica acustica predisposte. 5. Il comune rilascia l'autorizzazione sulla base dei dati contenuti nella relazione di cui al comma 4 e, qualora trattasi di autorizzazione in deroga, previo parere dell'ARPA, con indicazione altresi' dei valori massimi e delle eventuali specifiche prescrizioni, tenendo conto dell'esigenza di tutelare il riposo delle persone. 6. L'autorizzazione e' rilasciata dal comune entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dell'interessato. Tale termine si intende sospeso in pendenza del parere dell'ARPA di cui al comma 5, da esprimere entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta del comune. Sia il comune che l'ARPA possono interrompere il decorso dei rispettivi termini se, prima della loro scadenza, rappresentino esigenze istruttorie connesse alla necessita' di acquisire ulteriori elementi di giudizio. 7. Ai sensi dell'Art. 19, comma 5, della legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57, il comune non puo' comunque procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere dell'ARPA richiesto a norma del comma 5 del presente articolo.