Art. 17.
Modalita'  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  comunali  per le
                    attivita' rumorose temporanee
    1.   Si   intendono  per  attivita'  rumorose  temporanee  quelle
attivita'  limitate  nel  tempo  che utilizzano macchinari o impianti
rumorosi. Rientrano in tale definizione, tra l'altro, cantieri edili,
manifestazioni  in  luogo  pubblico  o aperto al pubblico, discoteche
all'aperto,   cinema  all'aperto,  piano  bar  all'aperto,  attivita'
all'interno di impianti sportivi
    2.  Le attivita' rumorose temporanee sono autorizzate dal comune,
anche  in deroga ai valori di cui all'Art. 2, comma 3, della legge n.
447/1995,  ad  eccezione  delle  attivita'  di  cantieri  edili  rese
necessarie  da  circostanze  di somma urgenza, tali da non consentire
alcun  indugio,  che devono comunque essere comunicate immediatamente
al  comune competente mediante una relazione tecnica del responsabile
dei lavori.
    3.  Non  sono  in  ogni  caso soggette ad autorizzazione le feste
religiose  patronali,  feste  laiche  e  consimili  nonche'  i comizi
elettorali.
    4. I richiedenti l'autorizzazione devono presentare una relazione
che contenga almeno i seguenti dati:
      a) planimetria   in   scala  da  1:500  a  1:1.000  della  zona
utilizzata  evidenziando la collocazione territoriale delle attivita'
rispetto agli edifici circostanti;
      b) il  periodo  presumibile  o la durata delle attivita' che si
intendano intraprendere;
      c) la fascia oraria interessata;
      d) i  macchinari,  gli  strumenti,  gli  impianti eventualmente
utilizzati che determinano apprezzabili emissioni di rumore;
      e) la   stima  dei  livelli  di  rumore  immesso  nell'ambiente
abitativo ed esterno;
      f) le  misure di attenuazione del rumore e di bonifica acustica
predisposte.
    5.  Il  comune  rilascia  l'autorizzazione  sulla  base  dei dati
contenuti  nella  relazione  di cui al comma 4 e, qualora trattasi di
autorizzazione  in  deroga,  previo parere dell'ARPA, con indicazione
altresi'   dei   valori   massimi   e   delle   eventuali  specifiche
prescrizioni, tenendo conto dell'esigenza di tutelare il riposo delle
persone.
    6.  L'autorizzazione e' rilasciata dal comune entro trenta giorni
dal  ricevimento  della  richiesta  dell'interessato. Tale termine si
intende  sospeso  in pendenza del parere dell'ARPA di cui al comma 5,
da  esprimere  entro  quindici giorni dal ricevimento della richiesta
del  comune. Sia il comune che l'ARPA possono interrompere il decorso
dei  rispettivi  termini se, prima della loro scadenza, rappresentino
esigenze  istruttorie connesse alla necessita' di acquisire ulteriori
elementi di giudizio.
    7.  Ai  sensi  dell'Art.  19,  comma  5,  della  legge  regionale
22 ottobre  1993,  n.  57,  il  comune  non  puo'  comunque procedere
indipendentemente  dall'acquisizione del parere dell'ARPA richiesto a
norma del comma 5 del presente articolo.