Art. 17. Modificazioni ed integrazioni dell'Art. 22 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 31 "Modalita' per l'affidamento dei servizi" 1. All'Art. 22 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: "all'Art. 18 del decreto legislativo," sono aggiunte le seguenti: "la Regione e"; b) il comma 3, e' sostituito dal seguente: "3. Sono ammesse alle procedure concorsuali previste dal comma 1 le societa' scelte in conformita' ai criteri di cui all'Art. 18, comma 2 del decreto legislativo n. 422/1997, come modificato dal decreto legislativo 20 settembre 1999, n. 400, e i raggruppamenti temporanei di impresa di cui all'Art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, costituiti da societa' a capitale pubblico e da societa' a capitale privato, con quote di partecipazione corrispondenti all'impegno che ciascun aderente puo' garantire."; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. I servizi di trasporto pubblico locale sono aggiudicati tenendo conto, prioritariamente, della qualita' del servizio offerto determinata sulla base dei parametri fissati dalla giunta regionale e dei criteri individuati nello schema di bando di gara e di capitolato di cui all'Art. 23."; d) il comma 5, e' abrogato; e) il comma 6, e' sostituito dal seguente: "6. L'eventuale sub-affidamento dei servizi e' autorizzato dall'ente concedente d'intesa con la Regione e sentite le organizzazioni sindacali."; f) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: "6-bis. L'affidatario resta comunque unico responsabile del servizio. In caso di decadenza o di revoca dell'affidamento viene meno contestualmente il sub-affidamento, senza il riconoscimento di alcun importo, a titolo di indennizzo, da parte dell'ente affidante. 6-ter. L'ente concedente verifica che l'impresa subaffidataria sia in possesso dei requisiti per l'accesso alla professione a trasportatore di viaggiatori su strada e applichi per le singole tipologie di servizi i rispettivi livelli a contrattazione collettiva. L'autorizzazione e' revocata qualora l'impresa subaffidataria non rispetti i livelli di contrattazione collettiva, le norme vigenti in materia di trasporto pubblico di persone e in particolare quelle riguardanti la sicurezza, la regolarita', la qualita' del servizio, nonche', per il personale utilizzato, le norme in materia a versamenti obbligatori previdenziali e assicurativi e la normativa sociale europea con particolare riferimento ai tempi di guida e di riposo. 6-quater. L'impresa affidante riconosce un corrispettivo congruo al servizio effettuato che viene approvato dall'ente concedente con l'atto di autorizzazione di cui al comma 6. 6-quinquies. Qualora sia ammessa alla gara un'azienda partecipata dall'ente concedente, le procedure concorsuali sono espletate da una commissione composta da soggetti terzi, nominata dalla Regione nel caso a societa' a partecipazione provinciale e dalla provincia nel caso di aziende a partecipazione comunale."