Art. 17.
Modificazioni  ed  integrazioni dell'Art. 22 della legge regionale 18
   novembre 1998, n. 31 "Modalita' per l'affidamento dei servizi"
    1.  All'Art.  22  della  legge regionale 18 novembre 1998, n. 37,
sono apportate le seguenti modificazioni:
      a)  al  comma  1,  dopo  le  parole:  "all'Art.  18 del decreto
legislativo," sono aggiunte le seguenti: "la Regione e";
      b) il comma 3, e' sostituito dal seguente:
      "3.  Sono ammesse alle procedure concorsuali previste dal comma
1  le  societa'  scelte in conformita' ai criteri di cui all'Art. 18,
comma  2  del  decreto  legislativo  n. 422/1997, come modificato dal
decreto  legislativo  20 settembre  1999,  n. 400, e i raggruppamenti
temporanei  di  impresa  di  cui  all'Art. 23 del decreto legislativo
17 marzo  1995,  n. 158, costituiti da societa' a capitale pubblico e
da   societa'   a  capitale  privato,  con  quote  di  partecipazione
corrispondenti all'impegno che ciascun aderente puo' garantire.";
      c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
        "4.  I  servizi di trasporto pubblico locale sono aggiudicati
tenendo  conto, prioritariamente, della qualita' del servizio offerto
determinata sulla base dei parametri fissati dalla giunta regionale e
dei criteri individuati nello schema di bando di gara e di capitolato
di cui all'Art. 23.";
      d) il comma 5, e' abrogato;
      e) il comma 6, e' sostituito dal seguente:
        "6.  L'eventuale  sub-affidamento  dei servizi e' autorizzato
dall'ente   concedente   d'intesa   con   la  Regione  e  sentite  le
organizzazioni sindacali.";
      f) dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
    "6-bis.  L'affidatario  resta  comunque  unico  responsabile  del
servizio.  In  caso  di  decadenza o di revoca dell'affidamento viene
meno  contestualmente  il sub-affidamento, senza il riconoscimento di
alcun importo, a titolo di indennizzo, da parte dell'ente affidante.
    6-ter.  L'ente  concedente  verifica che l'impresa subaffidataria
sia  in  possesso  dei  requisiti  per  l'accesso  alla professione a
trasportatore  di  viaggiatori  su  strada  e applichi per le singole
tipologie   di   servizi   i   rispettivi  livelli  a  contrattazione
collettiva.    L'autorizzazione   e'   revocata   qualora   l'impresa
subaffidataria  non  rispetti i livelli di contrattazione collettiva,
le  norme  vigenti  in  materia di trasporto pubblico di persone e in
particolare  quelle  riguardanti  la  sicurezza,  la  regolarita', la
qualita' del servizio, nonche', per il personale utilizzato, le norme
in materia a versamenti obbligatori previdenziali e assicurativi e la
normativa  sociale  europea  con  particolare riferimento ai tempi di
guida e di riposo.
    6-quater.  L'impresa affidante riconosce un corrispettivo congruo
al  servizio  effettuato che viene approvato dall'ente concedente con
l'atto di autorizzazione di cui al comma 6.
    6-quinquies. Qualora sia ammessa alla gara un'azienda partecipata
dall'ente  concedente, le procedure concorsuali sono espletate da una
commissione  composta  da  soggetti terzi, nominata dalla Regione nel
caso  a  societa'  a partecipazione provinciale e dalla provincia nel
caso di aziende a partecipazione comunale."