Art. 17.
         Rapporti fra soggetti accreditati ed ente pubblico
    1. L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di prestazioni
sanitarie  e  socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed
agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere
ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al
di  fuori  dei  rapporti  di  cui  all'art.  8-quinquies  del decreto
legislativo  n.  502/1992 e successive modificazioni, nell'ambito del
livello  di  spesa annualmente definito e delle quantita' e tipologie
annualmente  individuate  dalla  Regione  ai  sensi  della  normativa
vigente.
    2.  L'accreditamento istituzionale per l'erogazione di interventi
e  servizi  sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti
del  servizio sanitario regionale nonche' agli enti locali un obbligo
a  corrispondere  ai  soggetti  accreditati  la  remunerazione  delle
prestazioni  erogate  al  di  fuori  dei rapporti instaurati ai sensi
della normativa vigente.
    3.  La  giunta  regionale  disciplina,  entro  centoventi  giorni
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  i  rapporti di cui
all'art. 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive
modificazioni mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il
quale si stabiliscono l'indicazione delle quantita' e delle tipologie
di  prestazioni  da  erogare  e  le  modalita'  delle verifiche e dei
controlli.
    4.  La  giunta regionale provvede alla individuazione dei criteri
per la definizione dei piani annuali preventivi di attivita', sentita
la commissione consiliare competente. La giunta regionale determina i
piani    annuali    preventivi,    sentite    le    associazioni   di
categoria maggiormente   rappresentative   dei  soggetti  accreditati
pubblici  o  equiparati  e  privati  di cui all'art. 4, comma 12, del
decreto  legislativo  n.  502/1992  e successive modificazioni, delle
istituzioni  ed  organismi  a  carattere  non lucrativo. Il direttore
generale  dell'U.L.S.S.  territorialmente  competente  provvede  alla
stipula dei relativi accordi contrattuali.
    5.   La  giunta  regionale  definisce,  entro  centoventi  giorni
dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  lo  schema tipo di
accordo  per  l'organizzazione, la gestione e l'erogazione di servizi
socio-sanitari  e  sociali tra aziende ed enti del servizio sanitario
regionale, enti locali e soggetti accreditati.