Art. 17. Raccolta del terriccio e dello strame nei boschi 1. Nei boschi e' vietata l'asportazione del terriccio e la raccolta dello strame, ovvero della copertura morta e della lettiera. 2. Per la violazione alle prescrizioni del presente articolo si applicano le sanzioni di cui al l'Art. 48, comma II, della legge regionale n. 28/2001.