Art. 17.
          Raccolta del terriccio e dello strame nei boschi
    1.  Nei  boschi  e'  vietata  l'asportazione  del  terriccio e la
raccolta dello strame, ovvero della copertura morta e della lettiera.
    2.  Per  la violazione alle prescrizioni del presente articolo si
applicano  le  sanzioni  di  cui  al l'Art. 48, comma II, della legge
regionale n. 28/2001.