Art. 17. Gruppi di coordinamento 1. Al fine di promuovere e sostenere il coordinamento degli interventi, la programmazione degli stessi per area geografica, nonche' per coordinare il reperimento delle risorse finanziarie, il dirigente della competente struttura regionale convoca periodicamente gruppi di coordinamento tra tutti i soggetti interessati agli interventi in una determinata area geografica o tematica.