Art. 17. Calendario venatorio 1. La caccia in forma vagante alla selvaggina stanziale e' consentita nelle sole giornate di mercoledi' e domenica, ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati, disciplinata da regolamento provinciale. 2. La caccia alla selvaggina stanziale termina al completamento dei piani di abbattimento previsti in ogni comprensorio e/o settore e, comunque, non puo' protrarsi oltre il 30 novembre, ad eccezione della caccia di selezione agli ungulati. Fanno altresi' eccezione la caccia al cinghiale, alla volpe e al fagiano nel compatto di minor tutela, da effettuarsi nelle zone individuate dalle province e nel rispetto delle disposizioni da esse emanate. 3. Nel comparto di minor tutela, la caccia vagante alla selvaggina migratoria e' consentita fino al 31 dicembre, mentre quella da appostamento fisso e' consentita fino al 31 gennaio. 4. Le province, di concerto con i comitati di gestione, possono individuare delle zone, nell'ambito dei comparti di maggior tutela ove istituiti, per la caccia alla beccaccia con il cane da ferma e/o riporto, nelle quali poter consentire l'esercizio venatorio per tre giorni settimanali anche a scelta.