Art. 17.
                       Contributi straordinari
    Alle   associazioni,  federazioni  e  confederazioni  di  cui  al
precedente  Art.  2,  lettere  b)  e  c), la giunta regionale concede
contributi straordinari per lo svolgimento di iniziative riconosciute
di  rilevante  interesse  e coerenti con il programma ed in relazione
alle  disponibilita'  individuate dal programma di cui all'Art. 9, e,
comunque,  in  misura  non  superiore  all'80%  della spesa ammessa a
contributo.
    Per  detti  progetti  e'  consentita,  per comprovate necessita',
l'anticipazione fino all'80% del contributo concesso.