Art. 17.
                        Controllo demografico

    1.  Gli interventi per la limitazione delle nascite dei gatti che
vivono  in liberta' sono effettuati secondo quanto previsto dall'Art.
9 e dall'Art. 2, comma 8, della legge n. 281/1991.
    2.  I cani ricoverati presso le strutture ed i rifugi per animali
previsti  dagli  articoli 10  e  12  possono  essere sterilizzati per
finalita'  di  interesse  pubblico e con le modalita' di cui all'Art.
10,  comma 1, lettera f), dai medici veterinari delle ASL o da medici
veterinari liberi professionisti allo scopo incaricati dall'ASL o dai
comuni, secondo le rispettive competenze.