Art. 17.
           Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa

   1.  Ai  sensi dell'art. 20 della legge regionale 25 marzo 2002, n.
3,  ed  al  fine  di  facilitare  il monitoraggio per la verifica del
rispetto  del  patto di stabilita' e' autorizzata l'iscrizione, nello
stato  di  previsione della spesa, del cap. 321910 (U.P.B. 15.01.002)
denominato  «Fondo di riserva per fare fronte a maggiori pagamenti di
spese correnti» con uno stanziamento di euro 90.000.000,00.
   2.  Nello stato di previsione della spesa, eautorizzata, altresi',
l'iscrizione  del cap. 322910 (U.P.B. 15.02.003) denominato «Fondo di
riserva  per  le  autorizzazioni  di  cassa  per  pagamenti  in conto
capitale»  con  uno  stanziamento  di  euro  130.000.000,00  ai sensi
dell'art. 20 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3.
   3.   I   prelevamenti   dai   predetti  fondi  sono  disposti  con
deliberazione  della Giunta regionale ne ed a procedere alla relativa
eliminazione dal bilancio ai sensi dell'art. 20 della legge regionale
25 marzo 2002, n. 3.