Art. 17. Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa 1. Ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3, ed al fine di facilitare il monitoraggio per la verifica del rispetto del patto di stabilita' e' autorizzata l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 321910 (U.P.B. 15.01.002) denominato «Fondo di riserva per fare fronte a maggiori pagamenti di spese correnti» con uno stanziamento di euro 90.000.000,00. 2. Nello stato di previsione della spesa, eautorizzata, altresi', l'iscrizione del cap. 322910 (U.P.B. 15.02.003) denominato «Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa per pagamenti in conto capitale» con uno stanziamento di euro 130.000.000,00 ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3. 3. I prelevamenti dai predetti fondi sono disposti con deliberazione della Giunta regionale ne ed a procedere alla relativa eliminazione dal bilancio ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3.