Art. 17.

       Modifiche all'art. 30 della legge regionale n. 38/2007


   1.  Al  termine  del comma 1 dell'art. 30 della legge regionale n.
38/2007 e' aggiunto, dopo il punto, il seguente periodo:
   «Tali  atti  forniscono  altresi' indicazioni ai fini del rispetto
degli  obblighi vigenti in materia di acquisto di beni realizzati con
materiali riciclati.».