Art. 17. Destinazione alle Unioni di comuni subentranti a Comunita' montane disciolte del fondo regionale per il funzionamento delle Comunita' montane. 1. I contributi di cui all'art. 7-bis della legge regionale n. 11 del 2001 vengono destinati anche alle Unioni di comuni che, ai sensi dell'art. 6 della presente legge, subentrino a preesistenti Comunita' montane disciolte. 2. A tal fine la Giunta regionale, tenuto conto del riordino complessivo delle Comunita' montane e delle ipotesi di cui all'art. 6, individua la quota del fondo allocato sul capitolo 03215 del bilancio annuale di previsione da ripartire tra le Nuove Unioni stabilendo altresi' i criteri di riparto, che terranno conto esclusivamente dei comuni appartenenti alla Comunita' montana disciolta. 3. La restante quota del fondo viene ripartita tra le Comunita' montane in base alla disciplina contenuta nell'art. 7-bis della legge regionale n. 11 del 2001.