Art. 17.

Destinazione  alle  Unioni  di comuni subentranti a Comunita' montane
disciolte  del  fondo  regionale per il funzionamento delle Comunita'
                              montane.


   1.  I contributi di cui all'art. 7-bis della legge regionale n. 11
del  2001 vengono destinati anche alle Unioni di comuni che, ai sensi
dell'art. 6 della presente legge, subentrino a preesistenti Comunita'
montane disciolte.
   2.  A  tal  fine  la  Giunta  regionale, tenuto conto del riordino
complessivo  delle  Comunita' montane e delle ipotesi di cui all'art.
6,  individua  la  quota  del  fondo  allocato sul capitolo 03215 del
bilancio  annuale  di  previsione  da  ripartire  tra le Nuove Unioni
stabilendo   altresi'  i  criteri  di  riparto,  che  terranno  conto
esclusivamente   dei   comuni  appartenenti  alla  Comunita'  montana
disciolta.
   3.  La  restante  quota del fondo viene ripartita tra le Comunita'
montane in base alla disciplina contenuta nell'art. 7-bis della legge
regionale n. 11 del 2001.