Art. 17 
 
Sostituzione  dell'art.  20  del  D.P.G.P.  30  settembre  1994,   n.
                             12-10/Leg. 
 
    1. L'articolo 20 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.  1
e' sostituito dal seguente: «Art. 20 (Dichiarazione dei requisiti). -
1. In caso di procedura ristretta, la dichiarazione circa il possesso
dei requisiti di partecipazione e l'assenza delle cause di esclusione
di  cui  all'art.  35,  comma  1,  della  legge,  e'  presentata  dal
concorrente all'atto della formulazione della  richiesta  di  invito,
secondo le modalita' di cui al successivo comma 3. 
    2. In caso di procedura negoziata, il possesso dei  requisiti  di
partecipazione e l'assenza delle cause di esclusione di cui  all'art.
35,  comma  1,  della  legge  sono   richiesti   dall'amministrazione
aggiudicatrice nell'invito a formulare offerta e sono dichiarati  dal
concorrente all'atto della presentazione dell'offerta  medesima,  con
le modalita' di cui al comma 3. 
    3. Le dichiarazioni di cui al presente articolo  sono  presentate
dai concorrenti, anche cumulativamente, secondo le modalita'  di  cui
agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445.».