Art. 17 Sostituzione dell'art. 20 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 1. L'articolo 20 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 1 e' sostituito dal seguente: «Art. 20 (Dichiarazione dei requisiti). - 1. In caso di procedura ristretta, la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 35, comma 1, della legge, e' presentata dal concorrente all'atto della formulazione della richiesta di invito, secondo le modalita' di cui al successivo comma 3. 2. In caso di procedura negoziata, il possesso dei requisiti di partecipazione e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 35, comma 1, della legge sono richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice nell'invito a formulare offerta e sono dichiarati dal concorrente all'atto della presentazione dell'offerta medesima, con le modalita' di cui al comma 3. 3. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono presentate dai concorrenti, anche cumulativamente, secondo le modalita' di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».