Art. 17 Dirigente di settore e dirigente di servizio 1. I dirigenti di settore e di servizio sono responsabili dell'attuazione dei programmi della struttura di riferimento. Perseguono gli obiettivi prioritari concordati con il direttore generale e garantiscono la funzionalita' delle attivita' attraverso l'autonoma gestione delle risorse assegnate. Garantiscono la qualita' e la regolarita' tecnico-amministrativa dei processi di funzionamento della struttura, promuovendone la semplificazione. Assicurano la valorizzazione delle risorse umane che operano nella struttura in linea con le politiche e i sistemi di gestione del personale dell'ente. 2. Il dirigente di settore e il dirigente di servizio in particolare: a) propongono al direttore generale di riferimento piani, programmi e progetti secondo i modi e i tempi previsti dal sistema di programmazione dell'ente; b) assicurano la circolazione di informazioni relative ad attivita', situazioni e problemi specifici della struttura; c) curano l'attuazione dei programmi e dei progetti assegnati assumendo tutte le decisioni relative alla gestione tecnica, finanziaria, amministrativa e delle risorse umane in attuazione delle politiche e degli indirizzi di ente e di direzione e nel rispetto dei criteri di regolarita' amministrativa; d) sovrintendono alle attivita' della struttura, comprese quelle svolte da altri dirigenti che operano all'interno della stessa, emanando direttive e intervenendo con potere sostitutivo in caso di inerzia o di ritardo; e) gestiscono il personale assegnato alla struttura; f) adottano i provvedimenti e gli atti amministrativi di competenza della struttura. 3. Il dirigente di settore e il dirigente di servizio rispondono direttamente al direttore generale di riferimento. In caso di dipendenza diretta dal segretario generale rispondono direttamente a questi.