Art. 17 
 
            Dirigente di settore e dirigente di servizio 
 
    1. I  dirigenti  di  settore  e  di  servizio  sono  responsabili
dell'attuazione  dei  programmi  della  struttura   di   riferimento.
Perseguono gli  obiettivi  prioritari  concordati  con  il  direttore
generale e garantiscono la funzionalita' delle  attivita'  attraverso
l'autonoma gestione delle risorse assegnate. 
    Garantiscono la qualita' e la regolarita'  tecnico-amministrativa
dei processi  di  funzionamento  della  struttura,  promuovendone  la
semplificazione. Assicurano la valorizzazione delle risorse umane che
operano nella struttura in linea con le  politiche  e  i  sistemi  di
gestione del personale dell'ente. 
    2. Il  dirigente  di  settore  e  il  dirigente  di  servizio  in
particolare: 
      a) propongono  al  direttore  generale  di  riferimento  piani,
programmi e progetti secondo i modi e i tempi previsti dal sistema di
programmazione dell'ente; 
      b) assicurano  la  circolazione  di  informazioni  relative  ad
attivita', situazioni e problemi specifici della struttura; 
      c) curano l'attuazione dei programmi e dei  progetti  assegnati
assumendo  tutte  le  decisioni  relative  alla   gestione   tecnica,
finanziaria, amministrativa e delle risorse umane in attuazione delle
politiche e degli indirizzi di ente e di direzione e nel rispetto dei
criteri di regolarita' amministrativa; 
      d)  sovrintendono  alle  attivita'  della  struttura,  comprese
quelle svolte  da  altri  dirigenti  che  operano  all'interno  della
stessa, emanando direttive e intervenendo con potere  sostitutivo  in
caso di inerzia o di ritardo; 
      e) gestiscono il personale assegnato alla struttura; 
      f) adottano  i  provvedimenti  e  gli  atti  amministrativi  di
competenza della struttura. 
    3. Il dirigente di settore e il dirigente di servizio  rispondono
direttamente  al  direttore  generale  di  riferimento.  In  caso  di
dipendenza diretta dal segretario generale rispondono direttamente  a
questi.