Art. 17. Gruppi di lavoro ed attivita' interdisciplinari Per l'espletamento di indagini, studi e ricerche, la cui complessita' postuli l'apporto concomitante di capacita' professionali di diverso livello, il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, puo' costituire gruppi di lavoro intersettoriali ed equipes interdisciplinari formate da personale dell'Istituto, da esperti e collaboratori esterni di cui al successivo art. 23 e prevedere raggruppamenti di unita' operative stabilendone modalita' di funzionamento, finalita' e termini. Il coordinamento dei gruppi di lavoro e dei raggruppamenti e' affidato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente, a dipendenti tecnici dell'Istituto con qualifica dirigenziale ovvero a componenti del comitato scientifico. Il lavoro di gruppo va organizzato mediante la divisione dei compiti in corrispondenza del diverso livello professionale e attitutidinale dei collaboratori in modo da assegnare a ciascuno la massima partecipazione e responsabilita'.