Art. 17.
           Gruppi di lavoro ed attivita' interdisciplinari
 
   Per   l'espletamento   di  indagini,  studi  e  ricerche,  la  cui
complessita'   postuli   l'apporto    concomitante    di    capacita'
professionali di diverso livello, il consiglio di amministrazione, su
proposta  del  presidente,   puo'   costituire   gruppi   di   lavoro
intersettoriali  ed  equipes  interdisciplinari  formate da personale
dell'Istituto,  da  esperti  e  collaboratori  esterni  di   cui   al
successivo  art.  23  e  prevedere raggruppamenti di unita' operative
stabilendone modalita' di funzionamento, finalita' e termini.
   Il  coordinamento  dei  gruppi  di  lavoro e dei raggruppamenti e'
affidato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente,
a  dipendenti tecnici dell'Istituto con qualifica dirigenziale ovvero
a componenti del comitato scientifico.
   Il  lavoro  di  gruppo  va  organizzato  mediante la divisione dei
compiti  in  corrispondenza  del  diverso  livello  professionale   e
attitutidinale  dei  collaboratori in modo da assegnare a ciascuno la
massima partecipazione e responsabilita'.