Art. 17.
          (art. 30 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3)
         (art. 14 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)
                         Albo degli artigiani
 
   1.  Presso  l'assessorato  competente  e'  istituito  l'albo degli
artigiani che e' formato da due sezioni.  Nella  prima  sezione  sono
iscritte  le  persone  in  possesso del diploma di maestro artigiano,
nella seconda sezione le persone che abbiano  conseguito  l'idoneita'
di cui all'art. 25. Alle iscrizioni si provvede d'ufficio.
   2.  In  casi  eccezionali  e  di comprovata necessita' l'assessore
competente, sentita la commissione provinciale dell'artigianato, puo'
disporre l'iscrizione di persone che abbiano superato con profitto la
parte giuridico-economica dell'esame di maestro artigiano  e  offrano
sufficiente    garanzia    di    possedere   un'adeguata   esperienza
professionale.
   3.  L'assessore competente puo' altresi', in casi eccezionali e di
comprovata  necessita'   e   sentita   la   commissione   provinciale
dell'artigianato  disporre  l'iscrizione  nella  seconda  sezione  di
persone   che   abbiano    superato    con    profitto    la    parte
giuridico-economica  dell'esame  di  idoneita'  di  cui all'art. 25 e
possono dimostrare un'esperienza professionale di almeno due anni.
   4.  I  rispettivi  provvedimenti  dell'assessore  competente  sono
adottati su istanza dell'interessato e devono essere motivati.