Art. 17. (art. 30 legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3) (art. 14 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51) Albo degli artigiani 1. Presso l'assessorato competente e' istituito l'albo degli artigiani che e' formato da due sezioni. Nella prima sezione sono iscritte le persone in possesso del diploma di maestro artigiano, nella seconda sezione le persone che abbiano conseguito l'idoneita' di cui all'art. 25. Alle iscrizioni si provvede d'ufficio. 2. In casi eccezionali e di comprovata necessita' l'assessore competente, sentita la commissione provinciale dell'artigianato, puo' disporre l'iscrizione di persone che abbiano superato con profitto la parte giuridico-economica dell'esame di maestro artigiano e offrano sufficiente garanzia di possedere un'adeguata esperienza professionale. 3. L'assessore competente puo' altresi', in casi eccezionali e di comprovata necessita' e sentita la commissione provinciale dell'artigianato disporre l'iscrizione nella seconda sezione di persone che abbiano superato con profitto la parte giuridico-economica dell'esame di idoneita' di cui all'art. 25 e possono dimostrare un'esperienza professionale di almeno due anni. 4. I rispettivi provvedimenti dell'assessore competente sono adottati su istanza dell'interessato e devono essere motivati.