Art. 17.
                         Riposo compensativo
 
   1.  Al  dipendente  che, per particolari esigenze di servizio, non
usufruisce del riposo festivo settimanale deve essere corrisposta  la
retribuzione  ordinaria  maggiorata  del  20%  con  diritto al riposo
compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre
il bimestre successivo.
   2.  L'attivita'  prestata  in  giorno festivo infrasettimanale da'
titolo,  a  richiesta  del  dipendente,  o   a   equivalente   riposo
compensativo   o   alla   corresponsione   del  compenso  del  lavoro
straordinario  con  la   maggiorazione   prevista   per   il   lavoro
straordinario festivo.
   3.  L'attivita'  prestata  per  lavoro straordinario in giorno non
festivo e non lavorativo, a seguito di  articolazione  di  lavoro  su
cinque  giorni, da' titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente
riposo compensativo o alla corresponsione  del  compenso  per  lavoro
straordinario.