Art. 17. Contabilita' e amministrazione 1. La gestione finanziaria della compagnia barracellare si svolge in base ad un bilancio annuale di previsione, redatto in termini di cassa, che decorre dalla data di immissione in servizio della compagnia. 2. La gestione finanziaria della compagnia e' documentata con la tenuta, a cura del segretario, dei registri contabili indicati nel regolamento barracellare. 3. Le entrate delle compagnie barracellari sono costituite: 1) dai compensi per la custodia dei beni pubblici; 2) dai diritti di assicurazione di cui al successivo art. 20; 3) dagli utili ricavati dal rilascio o dalla vendita del bestiame sequestrato, cosi' come previsto dagli articoli 44, 45, 46 e 47 del regio decreto 14 luglio 1898, n. 403; 4) dai contributi finanziari erogati da enti pubblici o da privati; 5) da ogni altro introito consentito a norma delle vigenti disposizioni. 4. Le funzioni di tesoreria della compagnia sono svolte dall'istituto di credito cui compete la gestione della tesoreria dell'ente di appartenenza. 5. Le riscossioni ed i pagamenti sono disposti con reversali e speciali mandati a firma congiunta del capitano e del segretario della compagnia. 6. Al 30 giugno ed al 31 dicembre di ogni anno la compagnia e' tenuta a presentare un rendiconto contabile sull'attivita' svolta, dal quale risulti, fra l'altro, il fondo cassa iniziale, le eventuali entrate riscosse, i prelievi ed i pagamenti eseguiti nel semestre ed il fondo cassa finale. 7. Copia dei rendiconti deve essere trasmessa, a cura dei comuni interessati, all'Assessorato regionale competente in materia di polizia locale. 8. Il sindaco esercita la sorveglianza sulla gestione contabile e amministrativa della compagnia barracellare; a tal fine puo' disporre in qualsiasi momento verifiche di cassa e procedere all'esame dei registri contabili.