Art. 17. Sistema di controllo di qualita' intralaboratorio 1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge i laboratori di analisi pubblici e privati provvederanno ad effettuare un controllo di qualita' intralaboratorio per seguire l'andamento giornaliero e per verificare le precisioni delle analisi. 2. Il controllo riguarda tutti i principali analiti e viene eseguito tutte le volte che viene analizzato un campione o una serie di campioni. 3. Il controllo di qualita' e' effettuato con prodotti del commercio a titolo noto o a titolo sconosciuto, ovvero, con pool di sieri preparato in laboratorio, purche' negativo per HBsAg e per HTLW-III, in quantita' sufficiente per un periodo di almeno sei mesi. 4. I laboratori sono altresi' tenuti: all'uso giornaliero di standard per la calibrazione degli strumenti analitici; a tenere aggiornate le carte di controllo, almeno quelle tipo Schewart, per ogni analita studiato; a riportare mensilmente in un tabulato il valore medio, la deviazione standar ed il coefficiente di variazione della determinazione dei sieri di controllo analizzati.