Art. 17.
          Sistema di controllo di qualita' intralaboratorio
 
   1.  Entro  tre  mesi dall'entrata in vigore della presente legge i
laboratori di analisi pubblici e privati provvederanno ad  effettuare
un  controllo  di  qualita'  intralaboratorio per seguire l'andamento
giornaliero e per verificare le precisioni delle analisi.
   2.  Il  controllo  riguarda  tutti  i  principali  analiti e viene
eseguito tutte le volte che viene analizzato un campione o una  serie
di campioni.
   3.  Il  controllo  di  qualita'  e'  effettuato  con  prodotti del
commercio a titolo noto o a titolo sconosciuto, ovvero, con  pool  di
sieri  preparato  in  laboratorio,  purche'  negativo per HBsAg e per
HTLW-III, in quantita' sufficiente per un periodo di almeno sei mesi.
   4. I laboratori sono altresi' tenuti:
    all'uso   giornaliero  di  standard  per  la  calibrazione  degli
strumenti analitici;
    a  tenere  aggiornate  le  carte di controllo, almeno quelle tipo
Schewart, per ogni analita studiato;
    a  riportare  mensilmente  in  un  tabulato  il  valore medio, la
deviazione  standar  ed   il   coefficiente   di   variazione   della
determinazione dei sieri di controllo analizzati.