Art. 17. Norma finale 1. Nei Comuni che comprendono piu' Unita' Sanitarie Locali, il Consiglio comunale, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua l'Unita' Sanitaria Locale nel cui ambito va istituito l'unico Servizio di Igiene e Assistenza Veterinaria per l'intero territorio comunale. In mancanza, provvede la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.