Art. 17. Norme particolari per i boschi percorsi da incendi 1. E' vietato per un periodo di almeno cinque anni l'esercizio del pascolo e di qualsivoglia attivita' economica nei terreni boscati percorsi da incendi, che si trovino a qualsiasi titolo nella disponibilita' dell'Amministrazione forestale e di altri enti pubblici. 2. Il consiglio di amministrazione dell'Azienda, previo parere del comitato tecnico amministrativo, delibera sull'opportunita' di interventi di ripristino e di ricostituzione boschiva, anche a carattere innovativo, nei boschi demaniali o in occupazione temporanea e specie in quelli nei quali gli incendi risultino piu' frequenti, disponendo accertamenti finalizzati alla rimozione delle cause connesse ad eventuali carenze strutturali e provvedendo alle eventuali decisioni di abbandono.