Art. 17. Disposizioni per l'esercizio delle deleghe 1. Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati e hanno carattere definitivo. 2. La regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi reciprocamente, a richiesta, informazioni, dati ed ogni altro elemento utile per lo svolgimento delle rispettive funzioni. 3. Gli enti delegati determinano nel loro ambito gli organi che devono esercitare le funzioni delegate e ne danno comunicazione alla regione. 4. In caso di ritardo, di omissione o di violazione di legge nell'emanazione dei singoli atti la giunta regionale, previo invito a provvedere entro un congruo termine, si sostituisce all'ente delegato nell'emanazione degli atti stessi. La giunta regionale, qualora ne ravvisi l'urgenza e l'opportunita', puo' demandare al suo componente incaricato della materia o ad un dirigente regionale l'emanazione di tali provvedimenti. 5. In caso di persistente inattivita' o di reiterata inadempienza dell'ente delegato, viene promossa, ai sensi dello statuto, la revoca della delega.