Art. 17.
             Disposizioni per l'esercizio delle deleghe
 
   1.  Gli  atti  emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono
imputati agli enti delegati e hanno carattere definitivo.
   2.  La  regione  e  gli  enti  delegati  sono  tenuti  a  fornirsi
reciprocamente,   a  richiesta,  informazioni,  dati  ed  ogni  altro
elemento utile per lo svolgimento delle rispettive funzioni.
   3. Gli enti delegati determinano nel loro ambito  gli  organi  che
devono  esercitare le funzioni delegate e ne danno comunicazione alla
regione.
   4. In caso di ritardo, di  omissione  o  di  violazione  di  legge
nell'emanazione dei singoli atti la giunta regionale, previo invito a
provvedere entro un congruo termine, si sostituisce all'ente delegato
nell'emanazione  degli  atti  stessi. La giunta regionale, qualora ne
ravvisi l'urgenza e l'opportunita', puo' demandare al suo  componente
incaricato  della materia o ad un dirigente regionale l'emanazione di
tali provvedimenti.
   5. In caso di persistente inattivita' o di reiterata  inadempienza
dell'ente delegato, viene promossa, ai sensi dello statuto, la revoca
della delega.