Art. 17. Sistema informativo sanitario 1. Per il conseguimento degli obiettivi della presente legge, l'assessorato regionale alla sanita' si avvale del Sistema informativo sanitario quale strumento per la gestione mirata ed ottimale delle risorse. 2. Il Sistema informativo sanitario assolve alle funzioni di coordinamento e di organizzazione della funzione informativa a livello regionale e di unita' sanitaria locale secondo criteri omogenei, strettamente collegati alle finalita' complessive del sistema sanitario e delle peculiarita' organizzative e funzionali a livello regionale e di unita' sanitaria locale. 3. A tal fine il Sistema informativo sanitario svolge i seguenti compiti: a) predisposizione del programma delle attivita' da sottoporre annualmente all'approvazione della Giunta regionale; b) analisi dei bisogni e delle richieste di informazione dei settori dell'assessorato alla sanita' verificandone la fattibilita' e compatibilita' rispetto al programma; c) analisi dei flussi informativi esistenti a livello nazionale e regionale e rilevazione della loro congruita' e del loro grado di interconnessione, favorendo la messa a regime di quelli ritenuti piu' idonei per il perseguimento degli obiettivi della programmazione regionale; d) definizione e individuazione di un sistema di indicatori finalizzato alla verifica e alla valutazione della quantita' e della qualita' dell'assistenza; e) sperimentazione a livello delle unita' sanitarie locali di sistemi informativi riferiti alle sperimentazioni gestionali previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; f) attivazione della formazione degli operatori sanitari, tecnici, e amministrativi per l'uso dei nuovi strumenti e metodologie informative. 4. Nelle more della riorganizzazione delle strutture regionali previste dalla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, le funzioni del Sistema informativo sono svolte dall'ufficio I del settore 57 - Programmazione sanitaria, in collegamento con le altre strutture dell'assessorato alla sanita' e, in particolare, con l'Osservatorio epidemiologico regionale. 5. L'Osservatorio epidemiologico regionale di cui alla legge regionale 13 febbraio 1991, n. 48, e l'ufficio I del settore 57 - Programmazione sanitaria, per le attivita' di rispettiva competenza, svolgono le funzioni di ufficio di statistica ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.