Art. 17.
                        Copertura degli oneri
 
   1.  Alla copertura dei maggiori oneri, derivanti dall'applicazione
della presente legge,  valutati  nell'importo  di  lire  750.000.000,
nonche'   all'onere   una   tantum   valutato  nell'importo  di  lire
5.200.000.000, per un ammontare complessivo a  carico  dell'esercizio
finanziario   1994   di  lire  5.950.000.000,  si  provvede  mediante
riduzione del  fondo  iscritto  al  capitolo  84170  dello  stato  di
previsione  della  spesa  -  tabella  B  -  per il medesimo esercizio
finanziario, in relazione alla  voce  "Interventi  del  programma  di
Giunta   (spesi  correnti)",  indicata  nell'allegato  n.  4  di  cui
all'articolo 9  della  legge  provinciale  concernente  "Bilancio  di
previsione   della  Provincia  autonoma  di  Trento  per  l'esercizio
finanziario 1994 e bilancio pluriennale 1994-1996".
   2.  Alla  copertura  dei  maggiori oneri, valutati nell'importo di
lire 1.750.000.000, a carico dell'esercizio finanziario 1995,  si  fa
fronte  mediante  l'utilizzo  di  una  quota,  di pari importo, delle
disponibilita' per spese correnti, iscritte  nel  settore  funzionale
"Oneri  non  ripartibili", programma "Progetti intersettoriali", area
di intervento '"Interventi del  programma  di  Giunta"  del  bilancio
pluriennale 1994-1996, di cui all'articolo 15 della legge provinciale
richiamata  al  comma  1.  Per  gli esercizi finanziari successivi si
provvedera' secondo le previsioni  recate  dal  bilancio  pluriennale
della Provincia.